Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22542 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22535/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M. (CF *****), e successivamente al suo decesso, gli eredi T.P. (CF *****), T.E. (CF *****) e T.M. (*****), tutti rapp.ti e difesi per procura in calce al ricorso e alla memoria dall’avv. Monica della Gatta, elettivamente domiciliata in Roma alla via Varrone n. 9 presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/38/13 depositata in data 20 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 62/38/13 depositata il 20 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, accoglieva il ricorso proposto da M.M. limitatamente alla qualificazione del contributo da considerarsi in conto impianti, confermando invece l’accertamento limitatamente all’indebita detrazione dell’Iva con le relative conseguenze di legge.

Avverso tale sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente ha resistito mediante controricorso. Il PG ha depositato in data 27 gennaio 2021 la requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Con memoria del 23 febbraio 2021 gli eredi di M.M., rappresentando l’avvenuto decesso della controricorrente, insistevano per la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 (c.d. pace fiscale).

CONSIDERATO

che:

In data 4 marzo 2021 parte ricorrente ha dato atto che la Direzione Provinciale di Torino aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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