Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22543 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15633/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

FIERA MILANO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi in Roma, via Oslavia n. 30;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 189/7/2013 depositata il 10 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello di Fiera Milano S.p.a., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 228/21/2012 che aveva, previa riunione, rigettato i ricorsi della contribuente contro avvisi di pagamento per imposta erariale sul consumo di energia elettrica per il periodo dal 2005 al 2008.

2. In particolare, a seguito di ispezione effettuata presso il comprensorio fieristico di *****, risultava come nel plesso si fossero installate ed operassero varie e distinte società che – avendo stipulato con la titolare un contratto di service, consistente nell’usufruire di spazi attrezzati con annessi servizi di riscaldamento, energia elettrica, sorveglianza ed ogni altro tipo di fornitura – consumavano energia elettrica beneficiando dell’esenzione spettante alla contribuente.

3. Quest’ultima infatti operava come unico acquirente dell’energia elettrica usufruendo delle agevolazioni relative alle addizionali D.L. n. 511 del 1988, ex art. 6, comma 2, pagando cioè le addizionali solo sui primi 200.000 kwh e cumulando a tal fine tutti i consumi delle società allocate nel comprensorio e fruenti delle prestazioni di servizio fornite da Fiera Milano, come se si fosse trattato di un’unica utenza, ciò che aveva consentito di fruire delle esenzioni previste per i consumi superiori a 200.000 chilowattore, agevolazioni alle quali le singole imprese non avrebbero avuto diritto, dato che i rispettivi consumi erano inferiori alla soglia suddetta.

4. Sulla scorta di processo verbale di constatazione l’Ufficio doganale territoriale emetteva avviso di pagamento avverso il quale la contribuente presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Milano che, tenendo conto dell’esercizio nelle more di autotutela parziale da parte dell’Agenzia, sostanzialmente condivideva le riprese, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva le ragioni giustificative addotte dalla società contribuente.

5. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane per tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; l’Agenzia ha depositato altresì controricorso a ricorso incidentale.

6. Da ultimo la contribuente deposita nota con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, confermata anche da memoria dell’Agenzia.

CONSIDERATO

che:

7. Con istanza datata 15 marzo 2021 depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha reso noto che nelle more del giudizio l’Agenzia ha disposto l’annullamento parziale delle riprese in autotutela e la contribuente ha versato spontaneamente la differenza residua.

8. L’Agenzia ha a sua volta depositato memoria associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

9. Ritenuto che non sussistono ragioni per non accogliere la richiesta concorde delle parti.

P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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