LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8987/2018 R.G. proposto da:
I.C.R.E., Istituto Ricerche Consulenze Economiche s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna 29, presso l’avv. Stefano Caponetti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 12, n. 5340/12/17, del 27 febbraio 2017, depositata il 20 settembre 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa e diverse cartelle di pagamento rivendicando la necessità di sospensione della procedura esecutiva in pendenza della richiesta di rateazione del debito tributario ed eccependo la nullità e/o inesistenza della notifica. Il ricorso era rigettato in primo grado in quanto l’iscrizione di ipoteca è un atto cautelativo rispetto al quale è indifferente la richiesta (nel caso di riattivazione) della rateizzazione del debito (peraltro non onorata). L’appello della società contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe, che riteneva ritualmente notificate a mezzo posta le cartelle presupposto dell’atto impugnato. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memoria. Resiste l’Agenzia delle entrate Riscossione con controricorso;
2. Logicamente occorre valutare per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale, la società contribuente censura la sentenza impugnata per aver affermato che il concessionario si fosse costituito nel giudizio d’appello laddove avrebbe dovuto riconoscerne la contumacia;
3. Il motivo – che davvero è difficile considerare, così come formulato, un motivo di ricorso per cassazione – è comunque infondato in quanto la sentenza non afferma che il concessionario si sia costituito nel giudizio d’appello, dando conto esclusivamente della sua costituzione nel giudizio di prime cure (pag. 2 della sentenza sesta riga). Tuttavia va considerato che la sentenza impugnata si pronuncia in ordine alle spese a carico della parte ricorrente, pur senza aver rilevato specificamente la costituzione della parte appellata nel processo: per questo capo manca nel ricorso in esame uno specifico motivo di doglianza. Ciò non determina la nullità della sentenza anche tenuto conto della mancata prova di un danno derivante dalla (erroneamente) ritenuta costituzione della parte appellata: l’errore, consistito nella pronunciata condanna alle spese della parte appellata, in assenza delle condizioni che l’avrebbero eventualmente legittimata, non può restare senza conseguenze e determina l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua con accoglimento parziale dell’impugnazione sul punto;
4. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello avrebbe considerato notificate le cartelle affermando la ritualità delle predette notifiche eseguite a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale censura per come articolata è inammissibile perché viziata da genericità in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass. n. 31038 del 2018). Non si può tralasciare d’altro canto il fatto che “le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall’ufficiale giudiziario” (Cass. n. 3433 del 2008);
5. Analoga situazione si presenta in ordine al secondo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla sospensione della procedura esecutiva durante la pendenza del procedimento di concessione della rateazione del debito tributario. La genericità del rilievo a fronte del certo inadempimento alla rateizzazione già concessa in precedenza, non consente una valutazione positiva dell’eccezione, tenuto anche conto del carattere cautelare dell’iscrizione ipotecaria giustificata dal predetto inadempimento;
6. Pertanto il ricorso deve esser accolto nei limiti di cui alla su estesa motivazione con l’annullamento della condanna alle spese in appello della parte appellata e il rigetto di ogni restante censura, disponendo la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
PQM
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di ui in motivazione e dispone l’annullamento della condanna della II: parte appellata alle spese del giudizio d’appello, confermata nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese della presente fase del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021