Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22579 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18886/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge orso;

– ricorrente –

contro

Gallus S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera 29, presso l’avv. Gianmarco Tardella, che, unitamente all’avv. Luisa Marrazzo, la rappresenta e difende giusta delega procura speciale per atto del Dott. G.L., Notaio in *****, rep. n. ***** del *****;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 9, n. 5325/09/17, del 21 novembre 2017, depositata il 15 dicembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memoria.

FATTO E DIRITTO

1. Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate che, allegando la nota della Direzione provinciale di Milano attestante la regolarità della definizione agevolata richiesta dalla società contribuente, chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio;

2. Vista l’analoga istanza depositata dalla società contribuente che documenta la presentazione della domanda di definizione agevolata D.L. n. 118 del 2018, ex art. 6, con il pagamento del dovuto;

3. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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