Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2258 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9320-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLINIINTO ***** SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7651/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI della CAMPANIA, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso del contribuente fallimento s.n.c. “*****” avverso una cartella di pagamento, con la quale era stato chiesto al contribuente il pagamento di somme dovute, per essere il medesimo decaduto dal beneficio del rateizzo, in precedenza concessogli, non avendo pagato la terza rata, scadente il 31 ottobre 2012; secondo la CTR il termine di decadenza, entro il quale l’ufficio poteva chiedere il pagamento della rata non pagata, era quello del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza di detta rata e quindi il 31 dicembre 2014; si che la cartella impugnata, siccome notificata il 15 aprile 2015, era da ritenere tardiva.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che la cartella impugnata dovesse essere notificata entro il 31 dicembre 2014 (secondo anno successivo al 2012), atteso che il citato D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, comma 4 sanciva che il mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comportava la decadenza della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato; quindi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute si verificava allo scadere del termine di pagamento della rata successiva; pertanto, nel caso in esame, la rata del 31 ottobre 2012 poteva essere pagata entro il 31 gennaio 2013, si che da tale ultima data doveva farsi decorrere il termine biennale entro il quale iscrivere a ruolo e notificare al contribuente le somme in precedenza dovute;

che il contribuente non si è costituito;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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