Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22586 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29202-2017 proposto da:

CONFEZIONI GIOIELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA CORRADI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO PARDINI, LAURA DONATIELLO;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA BOZZINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 929/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2017 R.G.N. 955/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 28 settembre 2017, la Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dalla Confezioni Gioielli S.p.A. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di C.D. volta ad ottenere la liquidazione di alcune provvigioni quale procacciatore d’affari;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Confezioni Gioielli S.p.A., affidandolo a tre.

CONSIDERATO

Che:

va rilevato come la società Confezioni Gioielli S.p.A. abbia depositato rinuncia al ricorso rinuncia che risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale;

tale rinunzia è stata formalmente accettata con atto sottoscritto da Anna Bozzini, procuratrice di C.D.;

le parti hanno deciso di rinunziare a ricorso e controricorso concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite;

ne consegue che, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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