Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2259 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36752-2018 proposto da:

B.G., B.A., in proprio ed in qualità di eredi di ROGGIA CARLA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi da sè stessi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2315/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZ. DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che i contribuenti B.G. e B.A. propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, di conferma di una decisione della CTP di Brescia, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto avverso un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia del territorio a seguito di procedura DOCFA, riferito ad un’unità immobiliare di loro proprietà sita in *****; entrambi i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso, siccome da essi proposto unitamente alla loro madre, ROGGIA Carla, pur essendo i due fratelli B.G. e B.A. comproprietari di una distinta unità immobiliare (subl) sita al piano terra del medesimo stabile e pur essendo la loro madre R.C. proprietaria di due diverse unità immobiliari site al primo ed al secondo piano del medesimo stabile, caratterizzate da diversi identificativi catastali (rispettivamente sub 4 e sub 5); e, con riferimento a ciascuna di tali tre unità abitative, era stata eseguita una distinta pratica DOCFA.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 103 e 104 c.p.c., applicabili al contenzioso tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto essi contribuenti, unitamente alla loro madre, facendo corretto uso degli istituti processuali di cui agli artt. 103 e 104 c.p.c., avevano proposto un ricorso collettivo sotto il profilo soggettivo ed al contempo cumulativo, in quanto gli atti di accertamento impugnati erano fondati su di un medesimo meccanismo di valutazione catastale, che aveva comportato la proposizione da parte loro di identici motivi impugnatori; era invero innegabile che l’impugnazione predisposta da essi tre ricorrenti era connessa per l’oggetto, in quanto sorretto da identiche questioni di fatto e di diritto ed in quanto il loro unico atto d’impugnazione era fondato sull’appartenenza delle singole unità immobiliari ad un medesimo fabbricato avente le medesime caratteristiche e l’ufficio aveva proceduto alla modifica del loro classamento per ragioni identiche, si che, in applicazione dei citati artt. 103 e 104 c.p.c., era da ritenere legittima la proposizione da parte loro di un unico ricorso cumulativo-collettivo, con il quale cioè essi contribuenti avevano impugnato più atti tributari, comportanti la soluzione di questioni identiche;

che, con H secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di appello, con il quale era stato da essi rilevato come la CTP aveva erroneamente liquidato all’Agenzia delle entrate le spese di giudizio, comprensive dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, atteso che, nella specie, l’Agenzia si era costituita tramite un suo funzionario, si che alla stessa avrebbero dovuto essere liquidate non le spese parametrate ai compensi forensi, ma solo le spese documentate in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che appare opportuno rinviare la controversia a nuovo ruolo, per nuova formulazione di proposta, essendo quella contenuta nel fascicolo riferita, per mero refuso, a tutt’altra questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per nuova formulazione di proposta.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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