LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26945-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE BANDITELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 614/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per revisione della rendita catastale di immobili siti in *****, L. 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato per mezzo di agenzia di recapito privata, con notifica ritenuta inesistente e pertanto non sanabile con la costituzione in giudizio della società. La CTR ha ritenuto comunque infondato nel merito l’appello dell’Ufficio.
1 Col primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1; della L. n. 890 del 1982; dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 327c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
2 col secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
3 col terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e degli artt. 112 e 279 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza di potere giurisdizionale, avendo la CTR dichiarato inammissibile l’appello e poi esaminato il merito della controversia.
CONSIDERATO
che:
è necessario acquisire il fascicolo di merito per verificare la regolarità o meno della notifica.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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