LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7185-2019 proposto da:
L.R.M., G.M., L.R.R., nella qualità
di eredi del Sig. L.R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE MAUTONE;
– ricorrente –
contro
CURATELA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE ***** SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. 163/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che i signori G.M., L.R.R. e L.R.M. avevano proposto, nella qualità di eredi di L.R.P., allo stato passivo del Fallimento ***** srl, nel quale era stato ammesso in chirografo e non in privilegio il loro credito per risarcimento del danno non patrimoniale vantato a titolo ereditario, per il decesso del loro congiunto, L.R.P., a causa di una patologia contratta nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Il tribunale ha ritenuto la domanda sfornita di indicazione del titolo della prelazione, a norma della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, e, dunque, da ammettere in via chirografaria.
Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione. Il Fallimento è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
Il motivo proposto, per violazione di legge, è fondato.
Gli opponenti avevano chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito risarcitorio da essi vantato a titolo ereditario, la cui natura risultava da sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7933 del 2012, passata in giudicato, per il danno non patrimoniale cosiddetto “differenziale”, direttamente riferibile all’infortunio del lavoratore, come tale omogeneo a quelli espressamente contemplati dall’art. 2751 bis c.c., n. 1 (cfr. Cass. n. 23491 del 2011). Il titolo della prelazione era indicato e chiaro, come completa era la domanda di ammissione.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021