Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2262 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1358/2016 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo stadio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE OCCHIPINTI;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SERAFINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DIMARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/11/2015 R.G.N. 1497/2010.

RILEVATO

che il Tribunale di Ragusa, con la sentenza non definitiva n. 677/2009, accoglieva la domanda proposta da A.C., nei confronti di C.S. e dichiarava che, nel periodo dall’1.11.1996 al 28.8.2001, erano intercorsi tra le parti “quattro distinti rapporti di lavoro subordinato, con tre intervalli ciascuno della durata di tre mesi”; che l’ A. aveva prestato la propria opera con mansioni di addetto alle vendite da inquadrarsi nel VI livello del CCNL imprese artigiane alimentari, con orario dalle 5.30 alle 18.30, senza godimento di ferie e senza corresponsione del trattamento di fine rapporto; ed altresì “il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive con accessori, da cui dedurre la somma di Euro 3.099,74, residuo di un prestito che il lavoratore doveva restituire al datore di lavoro”;

che, con la sentenza definitiva n. 499/2010, il C. veniva condannato al versamento, in favore dell’ A., della somma di Euro 9.175,73, oltre accessori, ritenuti prescritti eventuali crediti relativi a periodi antecedenti al 31.1.1997, “per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.”, come ritualmente eccepito dalla parte datrice “in primo grado e ribadita con il terzo motivo di appello”;

che la Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata in data 2.11.2015, accogliendo il gravame interposto dal C., rigettava la domanda originariamente proposta dal lavoratore per carenza di prova, sia in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente ai periodi non rientranti in quello intercorrente tra il 16.1.1998 ed il 4.6.1999 (l’unico “regolarizzato”), sia circa la prestazione di lavoro straordinario in tale ultimo periodo;

che per la cassazione della sentenza ricorre A.C. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso C.S.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la “violazione ed errata applicazione dell’art. 2948 c.c.”, e si lamenta che “la richiesta di convocazione all’ULPMO dell’1/10/2011 deve essere considerata come il primo atto interruttivo della prescrizione”, in quanto, “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di secondo grado, il C. ne era venuto a conoscenza perchè ciò è dimostrato dalla stessa ricevuta dell’Ufficio”, in cui “si legge che con comunicazione n. 16942 del 25/9/2001 il C. ne era stato informato”; si deduce, pertanto, che “nessuno dei crediti correttamente riconosciuti” dal Tribunale “risulta essere prescritto e, comunque, la prescrizione non avrebbe travolto i diritti nascenti in costanza del rapporto di lavoro, per l’ovvia condizione di metus in cui versava il lavoratore”; 2) “insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, e si assume che la sentenza impugnata sia “viziata perchè la motivazione risulta assolutamente insufficiente”, avendo “ribaltato la sentenza di primo grado, ritenendo aprioristicamente non provati la durata del rapporto e gli orari e sovvertendo la validità delle dichiarazioni testimoniali, giudicate attendibili ed assolutamente fondate dal Giudice di primo grado, senza dare sufficiente o adeguata motivazione a tale convincimento che si contrappone totalmente alla valutazione ampiamente motivata dal Giudice di Ragusa”;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto si asserisce che – contrariamente a quanto (motivatamente e condivisibilmente) rilevato dalla Corte di merito circa la prescrizione di eventuali crediti relativi a periodi antecedenti al 31.1.1997, “per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.”, come ritualmente eccepito dalla parte datrice “in primo grado e ribadita con il terzo motivo di appello” – il termine prescrizionale quinquennale sarebbe stato interrotto dalla “richiesta di convocazione all’ULPMO dell’1/10/2011”, di cui il C. sarebbe venuto a conoscenza, come “dimostrato dalla stessa ricevuta dell’Ufficio”; ma, nè la “richiesta di convocazione all’ULPMO dell’1/10/2011”, nè la ricevuta “dell’Ufficio in cui si legge che il C. ne era stato informato” sono state prodotte (e neppure indicate nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), nè trascritte, in violazione del principio (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso di legittimità deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (v., ex multis, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). E, nella fattispecie, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza mossa dal ricorrente, con il primo mezzo di impugnazione, al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, la quale si risolve in considerazioni di fatto del tutto sfornite di delibazione probatoria;

che il secondo motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 2.11.2015, nel caso di specie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr., tra le altre, Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, infine, in ordine alla valutazione degli elementi probatori posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, come innanzi osservato, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici) – alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009);

che, nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di circostanze decisive sulle quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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