LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18485/2020 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita 239, presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cainarca Giacomo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3017/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da A.C., cittadino ***** (*****), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal suo paese perché si era rifiutato di aderire a una gang. Gli appartenenti a tale gang a causa di tale rifiuto, gli avevano bruciato il negozio, unica sua fonte di reddito, per cui senza lavoro e senza soldi fugge con l’aiuto di un amico in Libia e da qui raggiunge l’Italia.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto la narrazione sostanzialmente inverosimile e non circostanziata così da non poter esercitare i propri poteri d’ufficio. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in ***** per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il primo motivo, sulla protezione umanitaria è inammissibile, perché generico e non volto a censurare nessuna specifica ragione esposta dai giudici d’appello per giustificare il rigetto della richiesta di protezione umanitaria.
Il secondo motivo è inammissibile perché astratto, in quanto lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria affrontando la questione solo in generale ed in termini di mero dissenso.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021