Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22632 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36810/2018 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Pana Flavio Francesco, giusta procura speciali in margine al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodoro 26, presso lo studio dell’avvocato Manconi Alberto Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto n. 6340/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

il tribunale di Venezia ha respinto la domanda di M.F., maliano, tesa a ottenere la protezione internazionale; contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso è quindi inammissibile;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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