Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22638 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16787/2020 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coseano, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio dell’avv. Farina Maria Rosaria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

CONSIDERATO

che:

il tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di I.M., *****, contro il provvedimento che ne aveva disposto il trasferimento in Germania (dove il predetto aveva presentato domanda di protezione internazionale) in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 18 Reg. UE 604/2013, accettata da quello Stato; avverso il decreto del tribunale, depositato il 19 marzo 2020 e asseritamente il 20 marzo è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso è quindi inammissibile;

le spese processuali possono essere interamente compensate tenuto conto del sopravvenuto l’intervento delle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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