Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22653 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14969/2019 proposto da:

Y.D., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo Picciotto, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Cons. ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 5.03.2019, ha rigettato la domanda proposta da Y.D., cittadino del *****, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente (che aveva riferito di essere stato adottato e cresciuto dallo zio, in quanto rimasto orfano di entrambi i genitori, e di avere lasciato il proprio Paese perché minacciato di morte dai cugini, dopo che la loro sorella lo aveva falsamente accusato di averla violentata) evidenziando la genericità e la contraddittorietà del suo racconto, ha escluso che il Gambia versi in situazione di violenza armata indiscriminata ed ha infine rilevato l’insussistenza di profili di vulnerabilità del migrante che potessero giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Y.D. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini della partecipazione a un’eventuale udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., mancata esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, motivazione perplessa o apparente.

In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la vicenda da lui narrata.

2. Il motivo è inammissibile.

La motivazione del decreto impugnato, sia pur sintetica, soddisfa il requisito del ” minimo costituzionale”. E’ stato, infatti, evidenziato dal giudice di merito che il ricorrente: a) non ha saputo spiegare perché gli zii, che lo avevano cresciuto, abbiano ordito, d’un tratto, un complotto nei suoi confronti; b) non ha, inoltre, saputo precisare quali maltrattamenti avrebbe subito, limitandosi a riferire (senza fornire ulteriori dettagli) che gli zii avrebbero posto oggetti di magia nera nella sua stanza; c) infine, non ha spiegato il motivo per cui non ha neppure provato a rivolgersi alle autorità per l’accaduto, rendendo un racconto vago anche con riferimento alle modalità della fuga.

A fronte di un percorso argomentativo comunque articolato del Tribunale di Messina, il ricorrente si è limitato a denunciare che la motivazione sarebbe apparente o perplessa, ma senza dire perché e senza confrontarsi minimamente con la stessa.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Censura il ricorrente l’omessa valutazione da parte del giudice di merito, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dei rapporti EASO del dicembre 2017, da cui emergerebbero povertà, sottosviluppo del Gambia, impossibilità di accedere alla assistenza sanitaria.

4. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel Paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale Paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Ne consegue che il dedotto omesso esame di un documento che si limita a riportare la situazione del Paese di provenienza del richiedente, senza alcun cenno alla sua condizione personale, non può ritenersi decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda.

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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