Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22655 del 10/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6093/2019 proposto da:

U.J., difeso e rappresentato dall’avv. Carmelo Picciotto, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Cons. Andrea FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina, con decreto depositato il 2.01.2019, ha rigettato la domanda proposta da U.J., cittadino del *****, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Costui aveva riferito di essersi allontanato dal ***** per il timore di essere ucciso dalla famiglia di una ragazza induista con cui aveva intrattenuto una relazione. I familiari della sua ragazza, in particolare, avevano acconsentito che la famiglia del ricorrente rimanesse in *****, ma a condizione che quest’ultimo lasciasse il paese.

Ha proposto ricorso per cassazione U.J. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e nullità della sentenza per motivazione apparente.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha genericamente motivato sulle questioni relative alla crescita del PIL in ***** e sulla riduzione del tasso di povertà, senza indicare le fonti da cui ha tratto il convincimento.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha risposto sui fatti dallo stesso dedotti nel giudizio di primo grado e sulle fonti dallo stesso citate, che descrivevano una situazione di vulnerabilità economica del ***** e di grave pregiudizio cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto questioni connesse, sono fondati.

Va osservato che il ricorrente ha allegato (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) di aver sottoposto al giudice di merito una pluralità di fonti internazionali attestanti la precarietà della situazione economica del ***** e dei suoi cittadini che vivono in stato di indigenza. Era stata, in particolare, indicata una fonte internazionale attestante la vigenza in ***** della legge “vagrants and shelterless person act”, che prevede che persone (come il ricorrente) prive di casa possono essere arrestate e detenute fino a due anni, ovvero costrette a restare in centri di detenzione amministrativa.

Orbene, tenuto conto che anche lo stesso Tribunale ha riportato nel proprio decreto che, prima di emigrare, il richiedente viveva in una casa di cartone, il giudice di merito non ha assolto al proprio obbligo di cooperazione istruttoria, omettendo di controllare l’attendibilità delle fonti indicate dal ricorrente e di effettuare i doverosi riscontri.

Va, inoltre, osservato che, con riferimento alle specifiche questioni relative alla crescita del PIL ed alla riduzione del tasso di povertà in *****, il Tribunale di Messina, non indicando la fonte da cui ha tratto i dati esposti nel proprio decreto, non ha tenuto conto dell’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 13255 del 30/06/2020; conf. Cass. n. 13449/2019 e anche Cass. n. 13897/2019) che onera il giudice di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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