Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22669 del 11/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19516-2015 r.g. proposto da:

G.C., (cod. fisc. *****), titolare della impresa individuale AZIENDA AGRICOLA G.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato Claudio Defilippi, presso il cui studio in Parma in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Prof. Avv. S.B., in qualità di organismo di composizione della crisi nella procedura di sovra indebitamento;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Modena, depositato in data 4.6.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. G.C. impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Modena del 4.6.2015, che ha rigettato il reclamo da lui proposto, ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 6, avverso il provvedimento del g.d. del 17.3.2015, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della sua domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento.

La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Deve essere rilevato, in via pregiudiziale di rito, che questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, trattandosi di decisione che, non precludendo la possibilità di ripresentare la domanda, non è definitiva, è priva di natura decisoria su diritti soggettivi e non è suscettibile di passaggio in giudicato, (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 – 1, ordinanza n. 15821de123/07/2020; Sez. 6 – 1, ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 – 1, ordinanza n. 20917de107/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata difesa dell’intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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