LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14261/2017 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BUSINESS PARTNER ITALIA S.c.p.A., in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2017 R.G.N. 1056/2016.
RILEVATO
Che:
Con sentenza resa pubblica il 24/3/2017 e notificata il 31/3/2017 la Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo proposto da S.A. nei confronti delle società BNL – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Business Partner Italia s.c.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima sede che aveva integralmente respinto le domande attoree ed, in accoglimento delle stesse, dichiarava “l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 3/6/2009 e tutt’ora in essere tra S.A. e BNL – Banca Nazionale del lavoro s.p.a., proseguito ex art. 2112 c.c., a decorrere dal 1/10/2014 in capo a Business Partner Italia s.c.p.a., con inquadramento nella 3 area 4 livello c.c.n.l. aziende di credito”, condannando le società in solido fra loro ex art. 2112 c.c., a corrispondere all’appellante le retribuzioni corrispondenti a detto inquadramento dalla domanda giudiziale sino alla sentenza, detratto l’aliunde perceptum con i formali datori di lavoro.
A fondamento del decisum ed in estrema sintesi, la Corte territoriale, valutato il materiale istruttorio concernente l’appalto endoaziendale (consistente nell’affidamento all’appaltatore di servizi di facchinaggio, ricerca e trattamento di documentazione), accertava che nella specie era riscontrabile un fenomeno di interposizione illecita di manodopera, non afferendo i rapporti di lavoro dell’originaria ricorrente ai contratti di appalto prodotti dalle società, nè rinvenendosi dalle acquisizioni probatorie in atti, gli indici propri di un appalto lecito.
In particolare rimarcava che la ricorrente aveva prestato la propria opera presso l’archivio di ***** alle dipendenze della 2S INF-soc. coop di Produzione e Lavoro a r.l. e dal giugno 2014 alle dipendenze della società cooperativa SCAI CED s.r.l. con mansioni impiegatizie di videoterminalista e archivista e di tecnico della catalogazione informatica; che, quantomeno sino al luglio 2010, non risultavano prodotti contratti di appalto o subappalto o di fornitura con le società cooperative delle quali era risultata formale dipendente, nè quelli prodotti potevano rinvenire applicazione “retroattiva”; che la lavoratrice si era avvalsa sempre di attrezzature di proprietà della BNL; che non risultava dimostrato quantomeno sino al 2010, che fosse presente in loco un rappresentante della appaltatrice cui fosse affidata l’organizzazione del lavoro, nè vi era prova che le formali datrici di lavoro avessero sopportato alcun rischio di impresa.
Il quadro istruttorio delineato in prime cure aveva, quindi, consentito di acclarare che, avvalendosi di attrezzature di proprietà BNL, la lavoratrice era stata stabilmente inserita nell’organizzazione della utilizzatrice.
Per la cassazione di tale pronuncia la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Business Partner Italia s.c.p.a.. hanno proposto ricorso affidato a dieci motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso.
Le società ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso – con allegato atto di transazione stilato in data 30/10/2018 – notificato alla controricorrente.
CONSIDERATO
Che:
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c. cit., comma 1) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della camera di consiglio collegiale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008).
Nello specifico la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (vedi Cass. n. 28675 del 2005, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 10140 del 2020) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (ex aliis, vedi Cass., sez. un. 1923 del 1990, Cass. n. 23840 del 2008).
Essa produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese. Deve pertanto ritenersi che, una volta che l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza della controparte, lo stesso risulta perfezionato e, come tale, produttore dell’effetto stabilito dalla legge.
Quanto alle spese, stante la facoltatività della condanna del rinunciante nel caso di mancata accettazione prevista dall’art. 391 c.p.c., come emendato dal D.Lgs. n. 40 c.p.c. come del 2006, si ritiene di compensare le stesse in ragione della complessità delle questioni inerenti al ricorso ed alla medesima regolazione delle spese adottata dalle parti nel perfezionato accordo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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