LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2865-2020 proposto da:
H.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2229/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 3500/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 30 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da H.I. nei confronti della decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha rilevato che l’ordinanza di rigetto di primo grado era stata “comunicata dalla cancelleria al procuratore del ricorrente in data 16.8.2017, come egli stesso afferma nell’atto introduttivo (e peraltro risulta dal fascicolo telematico di primo grado)”, mentre “il deposito dell’atto introduttivo del gravame e l’iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 3.10.2017, oltre 30 giorni dalla comunicazione telematica”; ha argomentato che l’appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e che comunque, ai fini della sua tempestività, occorreva avere riguardo “alla data di deposito della citazione in cancelleria, e non a quella dell’avvio dell’atto di notifica”;
3. in data 29 dicembre 2019 ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. per il suo carattere pregiudiziale occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere validamente introdotto il giudizio di impugnazione con atto di citazione notificato nei termini, visto che nel 2017 vi era giurisprudenza favorevole a tale impostazione;
2. il motivo è fondato;
le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 28575 del 2018), componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno statuito il principio secondo cui: “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma”;
tuttavia, hanno anche precisato che: “Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”;
pertanto, tenuto conto che nella specie il giudizio di appello è stato introdotto con citazione nel 2017, la Corte veneziana avrebbe dovuto tenere conto dell’affidamento generato dalla perpetuazione della regola precedente e verificare la tempestività del gravame proposto con citazione avuto riguardo alla sua notifica e non al suo deposito nel termine di trenta giorni (v. Cass. n. 31206 del 2019);
3. conclusivamente il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del primo relativo ad una pretesa violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021