Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2269 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3392/2016 proposto da:

DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’Avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANGELO DI FEDE.

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 587/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 1299/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Agrigento, con pronuncia dell’8.5.2013, ha rigettato la domanda formulata da L.G., dipendente della Dedalo Ambiente AG3 spa e inquadrato nel III livello del CCNL Federambiente, con profilo di autista, con la quale – sul presupposto di avere svolto mansioni superiori ascrivibili al V livello sin dal 18.4.2006, data in cui era stato assegnato all’unità operativa di Canicattì con compiti di collaboratore del responsabile di servizio e di responsabile di magazzino, era stato chiesto il riconoscimento del superiore livello e la condanna della società ad operarne il relativo inquadramento nonchè a corrispondere le correlative differenze retributive, con gli accessori di legge.

2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 587 del 2015, in riforma della gravata pronuncia, ha invece dichiarato che L.G. aveva diritto all’inquadramento richiesto, con la decorrenza indicata e con ogni altra conseguente statuizione in tema di condanna al pagamento delle differenze retributive.

3. I giudici di seconde cure hanno rilevato, sulla base della documentazione in atti, che risultava essere stato dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori, in modo continuativo ed ininterrotto, per un periodo superiore a tre mesi e che la funzione svolta di “Responsabile operativo del cantiere” con compiti di coordinamento e controllo dell’attività degli operatori, svolta in una struttura aziendale che serviva un Comune di circa 35.000 abitanti, potesse essere ricondotta ai profili esemplificativi che la contrattazione collettiva sussumeva nel 5 livello.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Dedalo Ambiente AG. 3 in liquidazione affidato a due motivi.

5. L.G. non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione di legge, con riferimento all’art. 342 c.p.c., nuova formula e la totale omissione di esame dell’eccezione preliminare, sollevata nella memoria di costituzione di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per non essersi pronunciata la Corte territoriale sulla questione della inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c..

3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione dell’art. 2103 c.c. e della corrispondente norma della contrattazione collettiva richiamata in sentenza (art. 16 CCNL) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè la “violazione ed errata applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere erroneamente la Corte di merito desunto da due documenti la verifica delle mansioni svolte e la loro continuità di svolgimento, nonchè per avere attribuito ad uno di essi (comunicazione del 6.3.2010) il valore di confessione stragiudiziale per collegare la continuità delle mansioni a partire dal 2006, con un procedimento logico-giuridico inficiato sotto il duplice profilo della violazione delle suddette disposizioni.

4. Orbene, deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata una nota del 29.5.2020, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione, stipulato in sede sindacale, intervenuto in data 10.3.2016 presso la Commissione provinciale di conciliazione controversie individuali di lavoro – Direzione Territoriale del lavoro di Agrigento, con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

5. In detto verbale (punto 3) si legge che entrambe le parti, non avendo più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione agli intercorsi rapporti, si impegnano a rinunciare alla continuazione del procedimento presso la Corte di Cassazione avente ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 587 del 2015.

6. Il suddetto verbale, oltre che dai componenti della commissione di conciliazione, risulta sottoscritto dalle parti.

7. Ravvisandosi, in sostanza, nella fattispecie una rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali per non avere l’intimato svolto attività difensiva.

8. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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