Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22708 del 11/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11255-2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE X IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n.4935/2019 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 27/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/4/2021 dal consigliere Dott.ssa Marina Meloni.

CONSIDERATO IN FATTO

che:

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 27/6/2019 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da I.A. nato in ***** il *****, volto, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La Corte di Appello ha rilevato che il ricorrente non aveva depositato il provvedimento pronunciato dalla Commissione Territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale né il verbale di audizione davanti alla Commissione e pertanto ha ritenuto che, in mancanza, il ricorso in appello non poteva essere esaminato e doveva essere rigettato.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi tutti attinenti a questioni di I merito e nessuno dei quali si riferisce alla questione preliminare della mancata produzione del verbale della Commissione. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il ricorso è eccentrico rispetto alla decisione, che si limita a rilevare che non è stato prodotto il provvedimento della Commissione e non entra nel merito della domanda;

Il ricorso in cassazione è tardivamente proposto. Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate “ratione temporis” secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado (Cass. n. 14821 del 2020). Nella specie, la sentenza è stata depositata il 27 giugno 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 4 maggio 2020, ben oltre i sei mesi ex art. 327 c.p.c..

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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