LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 31853-2020 proposto da:
L.N.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA ANGELINI;
– ricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO la PROCURA GENERALE di BARI, VERNA ANNA LAURA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 28722/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
Ordinanza per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza numero 28722/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/12/2020.
RILEVATO
che:
l’Avv.to Francesca Romana Arciuli ha chiesto la correzione di errore materiale presente nella ordinanza numero 28722/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/12/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Marina Meloni;
Ritenuto che, all’esito della proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto trattandosi di evidente errore materiale per non aver considerato che l’Avvocato Arciuli è il difensore del controricorrente;
Ritenuto che va accolta l’istanza di correzione, che può essere anche proposta come di un’istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d’ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. n. 30651 del 2019).
Considerato che va, invece, rigettata l’istanza di liquidazione, proposta con la memoria dal difensore della ricorrente La Notte. In tema di patrocinio a spese dello Stato, infatti, secondo il regime di cui al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, deve ritenersi che la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore officiato del gratuito patrocinio, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetti al giudice di rinvio o a quello la cui pronuncia è divenuta irrevocabile a seguito dell’esito del giudizio di legittimità ed al quale, quindi, l’interessato ha l’onere di presentare istanza, così come prevedeva la norma contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15-quattuordecies, giacché la circostanza che nel citato D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 82, (riprodotto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta, deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione nelle forme della L. 13 giugno 1942, n. 794, dinanzi al tribunale o alla corte d’appello, è inconcepibile che l’opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione possa svolgersi dinanzi ai giudici di merito (Cass. n. 3122 del 2005; Cass. n. 16986 del 2006; Cass. n. 13760 del 2007).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale e per l’effetto dispone che nell’intestazione della ordinanza numero 28722/2020 alla pagina 1 dopo il nome e cognome del controricorrente L.N.D. si legga “rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesca Romana Arciuli in virtù di procura speciale del tutore Avv.to Anna Laura Verna in calce al controricorso”.
Rigetta l’istanza la liquidazione delle spese.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021