Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2272 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8432/2015 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA PRATOMAGNO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/11/2014 r.g.n. 616/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di rigetto della domanda della soc. Agricola Protomagno, proprietaria di terreni situati in zona montana, volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla restituzione della somma di Euro 187.763,57 corrisposte per contributi, ma non dovuti stante l’esenzione totale dal pagamento dei contributi agricoli per i dipendenti con qualifica di operai a tempo determinato ed indeterminato, prevista e disciplinata dalla L. n. 991 del 1952, art. 8.

La Corte ha escluso la persistente vigenza della normativa di cui all’art. 8 citato in conformità alla decisione di questa Corte n. 19420/2013, stante la sopravvenuta abrogazione tacita di detta norma ad opera della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc. Agricola Protomagno. Resiste l’Inps.

3. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Inps.

Stante la regolarità della rinuncia e della sua accettazione, visto l’art. 390 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese di causa considerato il comportamento processuale della rinunciante.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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