Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.22729 del 11/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27366-2019 proposto da:

L.J., rappresentato e difeso dall’avv. VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 08/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

RILEVATO

che:

Con decreto dell’8/8/2019, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da L.J., cittadino della Repubblica Popolare Cinese, avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale ha dato atto che le dichiarazioni della parte, sentita nuovamente in giudizio, non erano state tali da superare le lacune rilevate dalla Commissione Territoriale e che, pur ammettendo la correzione della difformità circa il lavoro svolto nello Stato di origine, permanevano gravi lacune dal punto di vista della coerenza interna.

Il Tribunale ha concluso per il rigetto della protezione internazionale, così come ha respinto la domanda di protezione umanitaria.

Avverso detta pronuncia ricorre L.J., sulla base di un unico motivo.

Il Ministero non si difende con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a); si duole che, in mancanza della videoregistrazione dell’audizione presso la Commissione territoriale, non sia stata disposta nuova audizione avanti al Tribunale.

Il motivo è palesemente inammissibile, dato che risulta, alla stregua del decreto impugnato, che il ricorrente è stato sentito dal Tribunale(v. pagina 1, della premessa in fatto, e pagina 3 del decreto).

Non v’e’ luogo alla pronuncia sulle spese; sussistono le condizioni per la debenza da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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