Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.22748 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. ESPOSITO Luca – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31036-2019 proposto da:

ARPAM – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA DALESSIO;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22/2018 del TRIBUNALE di ANCONA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1 – Il Dott. B.F. ha agito dinanzi al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere – a fronte delle determine n. 115/2016 e n. 128/2017 con cui ARPAM, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Marche, aveva indetto procedure di mobilità per la copertura di due posti dirigenziali – il riconoscimento del diritto all’assunzione, in ragione dell’obbligo dell’ente di utilizzo di una pregressa graduatoria relativa a un concorso indetto per tre posti da dirigente dei servizi assembleari, approvata con Decreto del Direttore Generale dell’Assemblea Legislativa il 22/2/2016, come previsto dalla L.R. n. 37 del 2016, art. 13.

2.L’ARPAM, costituitasi in giudizio, ha proposto regolamento di giurisdizione, osservando che il tenore della legge regionale, nella quale era stabilita l’utilizzazione degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale “fatte salve particolari necessità adeguatamente motivate”, renderebbe evidente l’inesistenza di un diritto soggettivo all’utilizzo delle graduatorie già approvate, essendo ravvisabile, piuttosto, un’ipotesi di discrezionalità amministrativa sindacabile esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.

3. B.F. ha resistito con controricorso.

4.11 Procuratore Generale con proprie memorie ha chiesto, in accoglimento del regolamento, dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – La domanda proposta dal ricorrente, da individuarsi sulla base del petitum sostanziale (Cass. Sez. U. n. 14846 del 28/06/2006 e molte altre conformi) in ragione della situazione soggettiva dedotta in giudizio, non ha ad oggetto il diritto all’assunzione, sul presupposto dell’illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria, quanto, piuttosto, il sindacato sulla decisione dell’amministrazione di non utilizzare le graduatorie precedenti in forza delle particolari necessità, riconosciute dalla legge regionale, di indire nuovo concorso.

2.Il ricorrente, in sostanza, interviene a sindacare la scelta, adottata dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di autorganizzazione, di non utilizzare motivatamente la graduatoria, e tale sindacato esula dalla cognizione del giudice ordinario per rientrare in quella del giudice amministrativo, la cui giurisdizione va dichiarata (in tal senso Sez. U. n. 21607 del 22/08/2019 “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che – diversamente dall’ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria – investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo”.

3. Per le ragioni svolte deve ritenersi che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa va rimessa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette De parti anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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