Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2277 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13125/2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FAPAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO NARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4379/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 3839/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

che, con la sentenza n. 4379/2017, pubblicata in data 20.10.2017, la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da B.C., nei confronti di Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 27.3.2015, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla società al Decreto Ingiuntivo n. 1046 del 2014, emesso dal Tribunale di Roma il 6.2.2014 – con cui era stato intimato alla stessa di corrispondere alla lavoratrice la somma di Euro 15.035,61, oltre accessori, a titolo di retribuzioni maturate e non pagate dal settembre 2009 al febbraio 2010 -, sul presupposto della insussistenza della pretesa creditoria vantata ex adverso;

che per la cassazione della sentenza B.C. ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente due censure;

che Telecom Italia S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, in data 28.12.2020, sottoscritto da B.C. e dal difensore, avv. Riccardo Bolognesi, con la contestuale accettazione sottoscritta dal procuratore speciale di Telecom Italia S.p.A., Dott. I.M. e dai difensori, avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Raimondo Boccia;

che, nello stesso atto, le parti “congiuntamente” hanno chiesto “procedersi all’estinzione del presente giudizio”; che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiararne l’estinzione; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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