Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22771 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 516/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.F.R., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati Giuliano Marchi e Filippo Castellani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1112/1/2016 della CTR del Piemonte, depositata in data 26/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

il contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 14/10/2019.

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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