Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22774 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13568/2017 R.G. proposto da:

I.L.M.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Di Perna, presso il quale elegge domicilio digitale;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita su foglio separato unito al ricorso, dall’Avv. Tiziana Genito, presso il cui domicilio digitale elegge domicilio;

– controricorrente –

e Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco p.t., giusta autorizzazione di Giunta comunale n. 79 del 26/7/2017, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato unito al controricorso, dall’Avv. Francesco Maina, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– intimato costituito –

avverso la sentenza n. 9994/16, depositata in data 11/11/2016, della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Salerno;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante collegamento da remoto.

In data 30/10/2014 furono notificati alla I.L.M.A. s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società ricorrente” o “la società contribuente”) sette intimazioni di pagamento con allegati estratti di ruolo per Tarsu per le annualità dal 2001 al 2007, oltre che per tassa di iscrizione alla camera di commercio per il 2007. Impugnati tali atti dinanzi alla CTP di Salerno, quest’ultima diede atto della inesistenza della prova della notifica degli atti di accertamento, diede atto della notifica delle cartelle di pagamento, poste a base delle intimazioni di pagamento impugnate e della loro definitività per omessa impugnazione, rigettò l’eccezione di prescrizione quinquennale ritenendo che la definitività delle cartelle di pagamento avesse convertito in prescrizione decennale l’originaria prescrizione quinquennale, accolse l’eccezione di prescrizione delle intimazioni di pagamento relative agli anni 2001 e 2002.

Avverso la sentenza di primo grado interpose appello la società odierna ricorrente, deducendo: l’errata applicazione del termine di prescrizione; l’omessa pronuncia in merito alla mancata notifica degli atti di accertamento presupposti; l’omessa prova della notifica della cartella n. ***** ed irregolarità delle notifiche delle altre cartelle in quanto non ricevute dalla società odierna contribuente ma dalla conduttrice del ramo d’azienda; l’omessa pronuncia della CTP in merito alla nullità degli atti impugnati derivante dalla genericità degli importi richiesti senza specificazione dei crediti pretesi; l’omessa pronuncia in merito alla dedotta violazione dello Statuto del contribuente, art. 6, comma 4. Chiese, in subordine, la declaratoria di non debenza delle somme maturate a titolo di interessi e sanzioni in quanto non esplicitamente richieste negli atti di intimazione e, comunque, prescritte per decorso del termine quinquennale.

La CTR riformò in minima parte la sentenza impugnata, annullando l’intimazione di pagamento n. ***** per omessa notifica della cartella di pagamento a monte n. *****, dichiarando nel resto inammissibile il gravame per carenza di specificità dei motivi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53.

Contro la sentenza di appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico, complesso motivo. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) ha depositato un controricorso.

Anche il Comune di Montecorvino Pugliano ha depositato un controricorso.

La società ricorrente e il Comune hanno depositato una memoria difensiva in vista del’adunanza camerale.

1. Si deve innanzitutto dichiarare l’inammissibilità del controricorso del Comune di Montecorvino Pugliano, in quanto notificato (in data 25/9/2017) oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso della odierna contribuente (avvenuta in data 12/5/2017).

1.1. Dalla detta inammissibilità consegue l’inammissibilità della memoria difensiva depositata telematicamente in data 7/4/2021 dall’ente locale.

Il Collegio, infatti, intende tener fermo l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale gli intimati con riferimento ai ricorsi per cassazione notificati dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016, convertito nella L. n. 197 del 2016, che ha posto la regola della trattazione delle cause in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti e del Procuratore generale, ben sanno che notificando tardivamente il controricorso possono partecipare alla discussione orale solo nel caso in cui la trattazione venga rimessa alla pubblica udienza, con la conseguenza che, se la causa sia trattata in camera di consiglio, essi non possono partecipare alla trattazione e non possono procedere alla discussione orale, e dunque nemmeno depositare memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. (ex multis, Cass., sez. L, n. 23921/2020).

2. Anche la memoria depositata ex art. 380 bis.1. c.p.c. dalla società odierna ricorrente è inammissibile.

Innanzitutto l’art. 134 disp. att. c.p.c., nel consentire il deposito mediante l’invio a mezzo posta in plico raccomandato alla cancelleria della Corte di Cassazione, si riferisce al ricorso e al controricorso e agli atti indicati negli artt. 369 e 370 c.p.c., non alle memorie difensive. Inoltre, quand’anche si volesse consentire alla parte la possibilità di inviare le memorie a mezzo posta raccomandata, rileva non la data della spedizione ma quella di arrivo a destinazione, e nel caso che ci occupa la memoria della ricorrente è giunta presso la cancelleria di questa Corte in data 20/4/2021, appena due giorni prima dell’adunanza, ben oltre il termine di cui all’art. 380 bis.1. c.p.c. (Cass., sez. 2, n. 6996/97; Cass., sez. L, n. 15352/2001; Cass., sez. 5, n. 17726/2006; Cass., sez. 2, n. 182/2011; Cass., sez. 2, n. 7704/2016; Cass., sez. 6-3, n. 8835/2018; Cass., sez. 6-3, n. 31041/2019; Cass., sez. 1, n. 8216/2020).

3. Prima di esaminare il motivo di ricorso spiegato dalla società contribuente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, proposta dall’agente della riscossione.

In particolare, secondo quest’ultima, la procura speciale non conterrebbe alcun riferimento specifico alla proposizione del giudizio di legittimità avverso la sentenza impugnata.

3.1. L’eccezione è infondata.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito” (Cass., sez. 2, n. 27302/2020).

Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata dalla contribuente fa corpo con il ricorso per cassazione e reca una data successiva al deposito della sentenza impugnata, sicché non vi è dubbio circa la volontà della parte di adire la Corte di Cassazione per far valere i vizi della sentenza d’appello.

4. Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, la società odierna ricorrente si è lamentata che la CTR abbia dichiarato inammissibile l’appello per presunta carenza di specificità dei mezzi di gravame.

Dopo aver premesso che con l’appello nel processo tributario la parte soccombente in primo grado può riproporre le argomentazioni poste a sostegno delle domande non accolte dal giudice di primo grado e che tale riproposizione assolve all’onere di specificità dei motivi di impugnazione, potendo essa investire la sentenza nella sua interezza, la società ricorrente ha dedotto che essa, come si rileva leggendo l’atto di appello, ha bene specificato i motivi di doglianza rivolti alla sentenza di primo grado, censurandola anche per omessa pronuncia rispetto ad alcuni motivi spiegati nel ricorso di prime cure.

La contribuente, inoltre, ha dedotto che con l’appello aveva compiutamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo, contestando la motivazione della sentenza della CTP nella parte in cui afferma che la notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione aveva convertito in decennale il termine di prescrizione, non potendo la definitività delle cartelle di pagamento essere equiparata ad un giudicato.

Inoltre, sempre a sostegno della sufficiente specificità dei motivi di appello, la società contribuente ha dedotto di avere correttamente ed espressamente eccepito, nel ricorso di appello, l’irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento ed il tardivo deposito delle relate nel corso del giudizio di primo grado, oltre che l’errore circa il destinatario del procedimento notificatorio.

Aveva, inoltre, dedotto in appello che la prova della corretta notificazione delle cartelle di pagamento non poteva desumersi dalla autoattestazione dell’agente della riscossione in sede di notifica delle intimazioni di pagamento a valle con gli allegati estratti di ruolo.

Aveva, infine, dedotto con l’atto di appello, che gli estratti di ruolo riporterebbero genericamente i crediti fatti valere in sede di riscossione, sicché la contribuente non sarebbe in grado di comprendere a quali pretese gli estratti di ruolo si riferiscano, con il conseguente vulnus al consapevole esercizio del diritto di difesa.

4.1. Il ricorso è fondato.

4.2. Benché il motivo di ricorso proposto dalla contribuente sia rubricato come violazione di legge, lo sviluppo dello stesso rende chiaro che, in realtà, esso intende far valere un error in procedendo della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nella parte in cui non avrebbe esaminato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, ritenendoli non specifici.

Invero, leggendo l’atto di appello, che la contribuente ha allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si evincono con sufficiente chiarezza i motivi di doglianza spiegati contro la sentenza di primo grado.

Del resto, all’appellante non può essere precluso l’esame del gravame se egli abbia con l’atto introduttivo di secondo grado chiaramente individuato le questioni che abbia inteso devolvere alla cognizione del giudice superiore, rispetto alle quali abbia lamentato degli errori in iudicando o in procedendo commessi dal giudice di primo grado.

Orbene, ritiene il Collegio che l’odierna ricorrente, con l’atto di appello, avesse correttamente e chiaramente individuato le questioni sulle quali si sarebbe dovuta pronunciare la CTR, relative sia alla notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento, sia al termine di prescrizione dei crediti, sia alla sufficiente intelligibilità degli estratti di ruolo allegati alle intimazioni di pagamento.

Ciononostante, la CTR ha omesso di pronunciarsi su tali questioni, con una sentenza che, peraltro, risulta contraddittoria, in quanto, visto che il giudice di appello ha ritenuto che i motivi di gravame non fossero specifici, non avrebbe dovuto nemmeno pronunciarsi sulla questione relativa alla notifica dell’unica cartella che, invece, risulta essere stata esaminata nella sentenza impugnata con esito favorevole per l’odierna ricorrente.

4.3. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania – Salerno, in diversa composizione, che esaminerà e deciderà le questioni ad essa devolute (e non esaminate nel merito) con l’atto di appello a suo tempo proposto.

4.4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania – Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2021 e, previa riconvocazione tenutesi mediante collegamento da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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