Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22775 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2295-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, CATTOLICA SERVICES SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLO LUPI ed ALESSIA VIGNOLI;

– controricorrenti –

– avverso la sentenza n. 762/2016 della COMM. TRIB. REG. VENETO SEZ. DIST. di VERONA, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 762/16 del 30 novembre 2015, pubblicata il 13 giugno 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona n. 100/2014, di rigetto dei ricorsi proposti dalla società Cattolica di Assicurazione soc. coop. e dalla società Cattolica Services s.c.p.a. (già Dica s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 2 luglio 2012 alla società Dica s.p.a., in relazione alla imposta sul valore aggiunto, alla imposta regionale sulle attività produttive e alla imposta sul reddito delle società, dovute per l’anno 2007.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 13 gennaio 2017, affidato a due motivi.

3. – Le società intimate hanno resistito con comune controricorso del 24 febbraio 2017.

4. – Con atti del 3 giugno 2019 e del 5 giugnò 2019 le controricorrenti, esponendo – e documentando – di essersi avvalse della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, hanno chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

5. – La ricorrente Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria del 16 aprile 2020, ha dedotto, con corredo di pertinente documentazione, che la Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Verona aveva comunicato che la controversia era stata regolarmente definita e che le società contribuenti avevano “effettuato i pagamenti di quanto dovuto per il perfezionamento delle definizioni “; e ha, quindi, concluso per la estinzione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, cit., art. 6.

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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