Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22778 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14367-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., CA.GI.MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e difesi dall’avvocato ETTORE RIBOLZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 148/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

RITENUTO

che:

con ricorso notificato in data 30.5.2014 articolato in un motivo la Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in data 5 dicembre 2013 che, in accoglimento degli appelli proposti dai contribuenti, aveva riformato la sentenza di primo grado di rigetto dei ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento di una maggiore plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di terreni sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

La parte intimata resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

In data 12.10.2020 parte ricorrente dava atto che la Direzione Provinciale di Milano aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo altresì al pagamento previsto;

la intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018) Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888/2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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