LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26580/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rmmailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
TS Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., 34 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Arnaldo Amatucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Teresina Titina Macrì, in Roma alla via dei Gracchi n. 130;
– controricorrente –
e Equitalia Centro S.p.A., in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1287/29/14 della CTR della Toscana, depositata in data 27/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
CHE:
la contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 26/4/2021.
CONSIDERATO
CHE:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021