Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22786 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2846-2013 proposto da:

EVICAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DE BENEDICTIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2011 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 298/67/2011, depositata il 5.12.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, Consigliere Dott. Mele Francesco.

RILEVATO

che:

– Evicar srl proponeva separati ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2002 – traenti origine da un PVC della Guardia di Finanza.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Cremona rigettava i ricorsi, previamente riuniti, con sentenza che era gravata di appello da parte della società contribuente.

– La commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

– Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– La ricorrente ha depositato in data 27.11.2019 istanza con cui- dopo avere premesso di trovarsi in fase di esecuzione di concordato preventivo omologato- ha chiesto rinviarsi la trattazione del giudizio, a ragione dell’ivi rappresentato imminente pagamento della obbligazione tributaria per cui è causa, nella misura prevista dalla proposta di concordato preventivo, il che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere; allegava nota del Commissario liquidatore, con acclusa istanza autorizzativa di rinuncia al ricorso, e contenente la precisazione che il pagamento del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto avere luogo prima del 15 dicembre 2019: da qui la necessità di differire la trattazione della causa.

– Preso atto di quanto precede e rilevata la evidente opportunità, il collegio ha disposto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo.

All’esito della odierna camera di consiglio, il collegio osserva che risultano versati in atti i modelli F24 attestanti gli avvenuti pagamenti di quanto dovuto in forza degli atti impositivi per cui è causa; conseguentemente, la ricorrente ha dedotto la cessazione della materia del contendere.

– Considerato che non sussiste una perfetta coincidenza tra i versamenti effettuati e gli importi portati negli atti impositivi, va, comunque, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente -che ha dedotto, appunto, la cessazione della materia del contendere- alla prosecuzione del giudizio con conseguente inammissibilità del ricorso.

– Spese compensate.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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