Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22787 del 12/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18107/2017 R.G. proposto da:

S.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio 61, presso l’avv. prof. Maria Vittoria Ferroni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 6, n. 104/05/17, del 28 novembre 2016, depositata il 24 gennaio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta sulla divisione ereditaria per scioglimento pronunciato con sentenza dal Tribunale di Roma nella quale era attribuita alla ricorrente una somma in denaro ritenuta tassabile dall’Ufficio come eccedente la quota spettante e dalla contribuente come conguaglio in danaro della quota ad essa spettante sulla massa ereditaria. Il ricorso era accolto in primo grado, ma rigettato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato anche con memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

2. Il ricorso è fondato sulla base del consolidato orientamento di questa Corte in materia secondo cui “in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest’ultima è utilizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso” (Cass. n. 20119 del 2012; n. 17512 del 2017);

3. Nel caso di specie la questione decisiva era l’accertamento che alla contribuente fosse stata attribuita una “eccedenza” rispetto alla quota spettante. Il giudice tributario, senza alcuna adeguata motivazione e senza condurre uno specifico accertamento sul punto, afferma che tale eccedenza vi fosse, quasi assumendola a presupposto della propria decisione;

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472