LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 2680/2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
F.N., in proprio e quale socio accomandatario al momento della cancellazione della società Dolly di F.N. &
C. Sas;
– intimata –
e F.M., quale socio al momento della cancellazione della società Dolly di Nicoletta F. & C. Sas;
– intimata –
e sul ricorso n. R.G. 3192/2015 proposto da:
F.N., in proprio e quale socio accomandatario al momento della cancellazione della società Dolly di F.N. &
C. Sas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Amato, del Foro di Treviso, e Giuseppe Marini, del Foro di Roma, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, alla via di Villa Sacchetti, n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 972, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 20.5.2014 e pubblicata il 10.6.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Marzio Paolo.
FATTI DI CAUSA
1. Preliminarmente sembra opportuno rilevare che i due distinti fascicoli, recanti n. R.G.N. 2680/2015 (ricorrente: Agenzia delle entrate), e n. R.G.N. 3192/2015 (ricorrente: F.N.), attengono entrambi all’impugnazione della medesima decisione, la sent. n. 972 del 2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre. I due fascicoli possono essere pertanto opportunamente riuniti.
2. Tanto premesso, a seguito di segnalazione proveniente da articolazione dell’Ufficio finanziario, l’Agenzia delle entrate competente per territorio richiedeva alla Sas Dolly di F.N. & C., commerciante in capi di abbigliamento, l’esibizione di documentazione giustificativa in riferimento a determinati costi annotati nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2007 e 2008. Ritenuta inadeguata la documentazione ricevuta, l’Amministrazione finanziaria notificava il 3.4.2012 (ric. 3192/15, p. 3) alla società l’atto impositivo relativo ad un maggior reddito percepito ai fini Iva ed Irap, ed alla socia accomandataria F.N., detentrice del 99% del capitale sociale (ibidem), notificava gli avvisi di accertamento in relazione alla maggiore Irpef dovuta per il reddito da partecipazione. In sostanza, l’Ente impositore disconosceva i costi annotati in contabilità dalla società in relazione ad operazioni commerciali che sarebbero state concluse con la ditta individuale Cigma Trade Work, che operava in ramo di attività assai diverso, quello dell’edilizia, ritenendo “che per i costi e i relativi acquisti non fosse stata provata l’esistenza, la consistenza, l’inerenza” (ric., p. 9), segnalando che, secondo la parte, tutte le operazioni commerciali in parola sarebbero state regolate per contanti, e la pretesa documentazione contabile prodotta dalla parte si risolveva in fatture compilate in misura del tutto incompleta ed inidonee ad assicurare la prova di alcunché.
3. La società e la socia impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che riuniva i ricorsi e, con sentenza n. 32 del 2013, li respingeva.
4. Società e socia accomandataria impugnavano la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, rinnovando le proprie censure. La Ctr confermava gli avvisi di accertamento in materia di indebita deduzione dell’Iva, ma li annullava in relazione alla deduzione dei costi, perché l’accertamento tributario “non risulta suffragato e motivato da idonea documentazione, inoltre il contribuente aveva tentato una conciliazione” (sent. Ctr, p. 7).
5. Avverso la riassunta decisione pronunciata dalla Ctr di Venezia Mestre con sentenza n. 972, depositata il 10.6.2014, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, che ha assunto il n. 2680 del 2015, affidandosi l’Amministrazione finanziaria ad un unico, articolato, motivo di ricorso. L’Ente impositore, preso atto che la società risultava estinta per essere stata cancellata l’11.12.2013 dal registro delle imprese, ha notificato il ricorso alle due socie: F.N. (99%) e F.M. (1%). Le contribuenti non si sono costituite.
Avverso la medesima decisione della Ctr del Veneto, la n. 972 depositata il 10.6.2014, ha proposto ricorso per cassazione, cui è stato attribuito il n. 3192 del 2015, anche F.N., in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario della società Dolly Sas – che la contribuente dichiara essersi estinta per effetto di cancellazione dal registro delle imprese in data 11.12.2013 – affidandosi a quattro motivi di ricorso. L’Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.
6. F.N., in proprio e nella qualità, in prossimità della data fissata per la trattazione dell’udienza ha depositato memoria con documentazione allegata, mediante la quale domanda la definizione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come conv., dichiarandosi la cessazione della materia del contendere per aver assolto agli oneri di legge conseguenti alla indicata normativa beneficiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame dei motivi di ricorso proposti dalle parti.
Invero, F.N. ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, come conv., ed ha provveduto a documentare, in allegato alla memoria depositata, la notificazione all’Agenzia delle entrate delle relative istanze.
Inoltre, ha depositato copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata di quanto dovuto per il reddito di partecipazione che le è stato contestato di aver conseguito, e la ricezione del versamento da parte dell’Agenzia.
In relazione ai tributi dovuti per il maggior reddito societario, poi, ha documentato di avere recapitato all’Amministrazione finanziaria un’istanza che indica chiaramente non essere più dovuto alcun ulteriore versamento, essendo stato estinto ogni debito con versamenti effettuati in corso di causa.
Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12), l’Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, prima parte) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
2. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come conv., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.
3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ult. periodo.
Non vi è luogo al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782).
PQM
La Corte:
riuniti i fascicoli n. R.G.N. 2680/2015 e n. 3192/2015, dichiara il giudizio estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come conv., e dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021