LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6146/2019 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Maestri, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1609/2018 della Corte d’appello di Brescia depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Brescia respingeva il ricorso proposto da O.M., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State (il quale aveva lasciato il suo paese di origine dopo essere stato minacciato di morte e aggredito a causa del suo rifiuto di succedere al padre nel ruolo di mago), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
2. la Corte d’appello di Brescia, a seguito dell’impugnazione presentata rispetto a tale provvedimento dal migrante, riteneva, fra l’altro, che non sussistessero le condizioni per la concessione della protezione umanitaria, in ragione della non credibilità del suo racconto, della mancata deduzione di problematiche personali connesse con le azioni dei gruppi che nella sua area di provenienza si contrapponevano alla polizia e alle compagnie petrolifere e dell’assenza di criticità di natura sanitaria o psichiatrica;
3. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.M. al fine di far valere due motivi di impugnazione; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, poichè la Corte di merito non ha compiuto alcuna ricognizione rispetto alle condizioni della Libia, da dove il migrante era transitato prima di arrivare in Italia;
5. il motivo è inammissibile;
in vero secondo la giurisprudenza di questa Corte l’allegazione da parte del richiedente asilo (nel caso di specie originario della Nigeria) che in un paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Cass. 29875/2018), perchè l’indagine relativa alle condizioni di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide;
il migrante non ha neppure dedotto di aver subito violenze nel paese di transito potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 13096/2019), di modo che il semplice transito attraverso il territorio libico risultava, di per sè, di nessuna decisività ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
6. il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria: in tesi di parte ricorrente la Corte distrettuale avrebbe tratto argomento dalla mancata credibilità delle dichiarazioni del migrante per negare – in maniera automatica e senza adeguata motivazione – la protezione umanitaria, omettendo così di prendere in considerazione la situazione complessiva del paese di origine ed il percorso di inserimento intrapreso nel paese ospitante;
7. il motivo è inammissibile;
la Corte d’appello, nel passare da ultimo al vaglio della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, ha accertato non solo l’inattendibilità del racconto del migrante, ma anche la mancata deduzione di condizioni di vita problematiche connesse con le azioni dei gruppi che si contrappongono a polizia e compagnie petrolifere nel sud della Nigeria;
a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza assume che la Corte di merito avrebbe dovuto comunque spiegare perchè i fatti narrati non fossero idonei a fondare la richiesta di concessione della protezione umanitaria;
in questo modo il ricorrente intende, nella sostanza, attribuire comunque una valenza probatoria a dichiarazioni che non ne avevano, perchè già reputate non verosimili, e vuole così sollecitare un’inammissibile rivisitazione della valutazione già compiuta a questo proposito dal giudice di merito;
quanto invece all’omesso esame della situazione consistente nella “mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento di standards minimi per un’esistenza dignitosa” ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, è sufficiente rilevare la genericità di una simile deduzione, priva di qualsiasi riferimento al paese e all’area di provenienza del migrante;
peraltro, neppure eventuali allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine sarebbero state idonee a giustificare il riconoscimento della forma di protezione in parola;
infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;
ne discende, ulteriormente, la mancanza di decisività della condizione di integrazione del migrante, poichè il livello di integrazione da questi raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, non ha rilievo ai fini della concessione della forma di protezione in discorso (Cass., Sez. U., 29459/2019);
8. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;
la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021