LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Gugliemo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2582-2020 proposto da:
N.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4593/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 703/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia è stato confermato il diniego di protezione internazionale a N.E., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State che aveva dichiarato di essere espatriato temendo di essere ucciso o arrestato poiché a causa di un infortunio sul lavoro un suo dipendente era morto.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che le censure mosse all’ordinanza del Tribunale con il primo, terzo e quarto motivo di appello fossero generiche e, perciò, inidonee a scalfirne il contenuto. Quanto al secondo motivo evidenziava che non sussistevano le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria richiesta tenuto conto della situazione generale della Nigeria.
3. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso N.E. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha opposto difese limitandosi a depositare una memoria tardiva al fine di partecipare alla discussione.
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, stante la nullità della sentenza la cui motivazione era meramente apparente quando non inesistente; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis. Non è valutata la condizione di integrazione in Italia (lavora e ha stretto forti relazioni personali mentre in patria sarebbe costretto a povertà estrema).
5. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed evidenzia che la sentenza non chiarisce le ragioni per le quali ritiene poco credibile la vicenda personale raccontata dal ricorrente e posta a sostegno delle richieste di protezione.
6. Il terzo motivo ha ad oggetto invece l’omesso esame di un fatto decisivo con specifico riferimento alla denunciata violazione di diritti umani ed alla vulnerabilità del soggetto con riguardo alla protezione umanitaria.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si osserva che la sentenza, pur citando fonti autorevoli, trascura tuttavia di esaminare le condizioni di vita esistenti nella specifica zona di provenienza del ricorrente. Evidenzia che l’episodio riferito, a seguito del quale il richiedente si era determinato ad allontanarsi dal suo paese, era connesso alla situazione politica nigeriana ed alla presenza di tensioni sociali nell’area geografica posta a sud del paese laddove invece la Corte di merito ha esaminato la situazione specifica dell’area collocata a nord est della Nigeria.
8. L’ultimo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento delle altre censure.
8.1. Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019 e n. 9320 del 2020).
8.2. Nel caso in esame, a fronte delle specifiche allegazioni del ricorrente che, in relazione all’episodio che lo vedeva coinvolto quale datore di lavoro di un operaio deceduto a causa di un infortunio, si era doluto dell’esistenza di una situazione di scarsa affidabilità della polizia alla quale si affianca il degrado del sistema carcerario nel quale le condizioni di permanenza erano del tutto inumane, la Corte territoriale ha indirizzato la sua indagine officiosa su temi non pertinenti neppure in termini geografici rispetto al narrato. Sono state utilizzate fonti certamente autorevoli che tuttavia esorbitano dal tema della decisione.
8.3. Ne consegue che la causa sul punto (quarto motivo) deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà a nuovi approfondimenti della situazione specificamente allegata (le condizioni di vita nell’area di provenienza del ricorrente nel sud della Nigeria, la situazione politica e sociale, le implicazioni connesse ad un episodio quale quello denunciato ivi compreso l’approfondimento della situazione carceraria nel paese).
Gli altri motivi di censura sono assorbiti, in considerazione del carattere fondamentale degli indicati approfondimenti.
Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alla determinazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021