Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22827 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2781-2020 proposto da:

K.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 881/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/08/2019 R.G.N. 603/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 881 del 2019, ha respinto il gravame proposto da K. (alias O.) O. (alias K.), nato in Nigeria (*****), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, di fede cristiana, aveva dichiarato, in sintesi, di essere sposato e di avere un figlio di cinque anni; di avere lasciato il suo Paese il 27 giugno del 2013 arrivando in Italia il 20.3.2016; aveva precisato, circa le cause dell’allontanamento, che, in quanto membro del partito APC, era addetto alla riscossione delle imposte dagli ambulanti presso il mercato e che, il 9 giugno del 2013, alcuni membri del partito avversario del PDP si erano presentati armati e gli avevano intimato di andare via; aveva affermato di essersi rivolto al capo del villaggio e alla polizia, senza ricevere alcun aiuto e, a seguito di disordini in cui la casa del capo villaggio venne distrutta, fu invitato ad andare via e così, attraverso un soggiorno in Lagos, dopo avere trovato rifugio in Libia, si era imbarcato per l’Italia.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato, preliminarmente, la inattendibilità dalla vicenda narrata; in ogni caso, anche se si fosse voluto ritenere credibile, la Corte ha ritenuto la mancanza di elementi idonei ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in quanto la Nigeria, a partire del 2015, era governata da un esponente proprio del partito dell’APC di cui era un addetto il richiedente; ha sottolineato che, dalle fonti consultate, la regione di provenienza della Nigeria non si trovava in una situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha evidenziato, poi, che non vi erano neanche le condizioni di vulnerabilità per la concessione della protezione umanitaria atteso che: a) il richiedente era un giovane dotato di integra capacità lavorativa e che non presentava problematiche di salute; b) non era dato riscontrare neppure un iniziale percorso di integrazione nel contesto italiano, nonostante tre anni di permanenza nel Paese ospitante; c) non era stato documentato lo svolgimento, da parte del richiedente, di alcuna attività lavorativa.

4. Avverso la suddetta sentenza K. (alis O.) O. (alias K.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

PQM

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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