Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22840 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19654/2020 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barone (Pec:

studiolegalebarone.legalmail.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che la rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

S.A. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha dichiarato inammissibile il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile;

i tre motivi di cui si compone – (i) violazione dell’art. 132 c.p.c. per il carattere apparente della motivazione in ordine al giudizio di non credibilità del racconto posto a base della domanda; (ii) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 3 e 5 per la sopravvalutazione di alcune piccole imprecisioni od omissioni nel racconto medesimo, da ritenersi invece nel complesso plausibile e coerente, senza applicazione del principio dell’onere della prova attenuato ai fini della valutazione di credibilità; (iii) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 per motivazione contraddittoria su fatto decisivo e/o comune per non avere il collegio di prime cure tenuto in debito conto le dichiarazioni del richiedente e/o comunque per la mancata o errata valutazione di risultanze processuali – non pertengono alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza; la quale ha dichiarato inammissibile l’appello a norma dell’art. 342 c.p.c., “per difetto di specificità e di inerenza ai fatti narrati dal richiedente e alle ragioni della decisone di primo grado”;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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