LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 845 020 proposto da:
J.L., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, del foro di Padova, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, Sezione Civile;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– intimato –
avverso la sentenza n. 346/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 4/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 1/03/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino ***** J.L..
La Corte d’Appello, premesso il provvedimento impugnato era stato pubblicato mediante lettura in udienza e che l’atto introduttivo dell’appello era stato depositato il 18 aprile 2018, ha rilevato il decorso del termine di 30 giorni per proporre tempestiva impugnazione.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
2. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.
2.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 4/02/2020 ed il ricorso notificato telematicamente in data 31/08/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020). 2.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.
3. Il ricorrente lamenta la “Violazione degli artt. 133,134,176,702 bis e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, per errata individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell’appello, contestando che all’ordinanza con natura decisoria emessa all’esito del giudizio con rito sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia applicabile la regola dettata dall’art. 134 c.p.c., che equipara la lettura in udienza del provvedimento alla sua comunicazione alla parte.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Nel procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ratione temporis vigenti, con l’opposizione al provvedimento della Commissione Territoriale competente in materia di protezione internazionale, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Sez. 2, n. 14478 del 06/06/2018, Rv. 64897602; id.20833/2019).
4.2. Nel caso di specie è pacifico che il verbale dell’udienza del 1 marzo 2018 desse conto della lettura dell’ordinanza e tale adempimento equivale alla comunicazione, essendo irrilevante a tale fine la comunicazione successivamente effettuata dalla Cancelleria.
4.3. Poiché la notifica dell’impugnazione avverso la predetta ordinanza e l’iscrizione della causa d’appello, avvenuta il 18/04/2018, sono ampiamente successivi al termine di trenta giorni decorrente dal 1/03/2018, la censura della statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività è destinata al rigetto.
5. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021
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