LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del proc. spec. e l.r.p.t., in qualità di mandatario di VELCO SECURITISATION s.r.l., rappr e dif.
dall’avv. Francesco Piselli, francescobiselli.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio in Roma, via dei Parioli n. 74, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del cur. fall. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Umberto Grella, e Guido Francesco Romanelli, guidoromanelli.pec.it, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria n. 5, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
B.R., rappr. e dif. dall’avv. Marco Rossi, e dall’avv. Sebastiano Ribaudo, sebastianoribaudo.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Monza 28.5.2019, in R.G.
294/15-1;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 3.11.2020.
RILEVATO
che:
1. ITALFONDIARIO s.p.a. (ITALFONDIARIO) impugna il decreto Trib. Monza 28.5.2019, in R.G. 294/15-1 (così corretto) con il quale è stato respinto il suo reclamo avverso l’ordinanza del 28.2.2019 del giudice delegato del FALLIMENTO ***** s.r.l., che aveva a sua volta rigettato le istanze rivoltegli, di revoca/nullità/annullamento sia dell’aggiudicazione di alcuni beni immobili venduti all’asta del ***** (lotti 4, 5, 12, 16, 17, 18 e 19) sia del provvedimento che disponeva il prosieguo delle operazioni di vendita, con asta fissata al *****, di altri immobili (lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11);
2. il decreto ha premesso che: a) la banca, in qualità di creditrice ipotecaria concorsuale, aveva contestato la regolarità della procedura di vendita culminata nell’aggiudicazione del ***** per errore di valutazione degli immobili – stimati come non edificabili – conseguente alla scadenza senza effetto, pochi giorni dopo, del PUC triennale (del 2015) che originariamente aveva previsto un vincolo e, in quanto non approvato, avrebbe nel frattempo fatto rivivere il precedente piano regolatore che invece riespandeva la potenzialità edificatoria; b) il fallimento opposto aveva eccepito che, al momento della vendita, il PUC era ancora vigente, con i limiti di salvaguardia consistenti nell’eliminazione della edificabilità, mentre l’ipotesi della sua decadenza era da considerarsi solo eventuale; aveva inoltre evidenziato che il giudice delegato, accogliendo in parte le osservazioni della reclamante, aveva sospeso le aste già fissate al ***** per gli immobili (lotti 13, 14 e 15) per i quali il vecchio PRG prevedeva potenzialità edificatorie, tale prospettiva mancando invece per i beni residui (lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), la cui vendita era dunque legittimamente proseguita; c) B.R., aggiudicatario degli immobili messi all’asta il *****, si era costituito con intervento volontario in data 12.4.2019 eccependo l’inammissibilità del reclamo, in quanto, già prima del suo deposito, il G.D. aveva emesso il decreto di trasferimento dei beni e chiedendone comunque il rigetto, per non essere mai stati in precedenza contestati la CTU e gli atti anteriori alla vendita;
3. lo stesso decreto ha rigettato il reclamo rilevando che: a)in via preliminare, era infondata l’eccezione di tardività della costituzione del B., avvenuta all’udienza, in quanto l’aggiudicatario non aveva ricevuto notifica del reclamo; b) ogni impugnativa contro l’ordinanza di aggiudicazione del ***** era preclusa dall’intervenuta emissione del decreto di trasferimento (21.3.2019); c) quanto agli immobili per i quali era stata disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita, con asta al *****, si trattava di beni il cui valore, come emergeva dalla CTU integrativa disposta, non era inciso dalla reviviscenza del piano regolatore, in ragione o dell’ambito limitato di edificabilità della zona urbanistica in cui erano collocati o della loro già avvenuta edificazione o della necessità di riavviare l’iter amministrativo per ottenere la concessione a costruire, senza alcuna certezza di accoglimento; d) non ricorreva alcuna nullità in sè della CTU, motivata ed aggiornata, nè la reclamante aveva impugnato l’ordinanza di vendita che ne aveva recepito le conclusioni, con il prezzo di vendita;
4. per la cassazione del decreto il creditore propone ricorso straordinario su cinque motivi, cui resistono il Fallimento, con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, e l’aggiudicatario B., con controricorso; le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso principale deduce violazione degli artt. 1428,1429,1434 e 1442 c.c., lamentando l’erroneità dell’affermazione del tribunale di irrevocabilità dell’aggiudicazione dei lotti 4, 5, 12, 16, 17, 18, 19 per intervenuta emissione del decreto di trasferimento, trattandosi di vendita di aliud pro alio;
2. col secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 135 c.p.c., comma 4, per difetto assoluto, illogicità e/o contraddittorietà intrinseca della motivazione con la quale il tribunale ha respinto la richiesta di sospensione delle vendite dei lotti 12, 16, 17, 18 e 19, pur dando atto che, a seguito della decadenza del PUC e della riviviscenza del PRG, essi sarebbero rientrati in zona edificabile;
3. con il terzo motivo s’invoca il vizio di motivazione, per aver il tribunale ritenuto corretta la stima del valore degli immobili effettuata dal CTU, omettendo di considerare che questi non aveva tenuto conto delle possibilità edificatorie dei beni aggiudicati all’asta del *****, appena tredici giorni prima della scadenza del PUC;
4. con il quarto motivo Italfondiario deduce la violazione della L. Fall., art. 107, ed ancora vizio di motivazione, per avere il tribunale trascurato che l’ordinanza di vendita non gli era stata comunicata, nonostante la sua qualità di creditore ipotecario;
5. con il quinto motivo si deduce la violazione della L. Fall., artt. 26 e 91, avendo erroneamente il tribunale ritenuto non tardiva la costituzione in reclamo dell’interveniente B., così erroneamente liquidando in suo favore le spese;
6. con il motivo del ricorso incidentale il fallimento deduce che la motivazione posta dal tribunale a fondamento del rigetto nel merito della domanda di nullità della stima (omessa impugnazione degli atti successivi che ne presupponevano il recepimento) costituiva in realtà ragione d’inammissibilità del reclamo, posto che l’avviso di vendita era stato notificato ad Italfondiario e mai impugnato L. Fall., ex art. 26 e che l’ordinanza di aggiudicazione non erano stata oggetto di censura per vizi propri;
7. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile; esso, del tutto arbitrariamente, assume che il giudice delegato abbia condiviso la prospettazione di nullità della vendita degli immobili aggiudicati all’asta del *****, in quanto vendita di aliud pro alio, facendone discendere la prova da un’omessa contestazione di essa ad opera di curatela e aggiudicatario; in realtà il ricorso omette, in violazione del principio di necessaria specificità, di indicare in quale atto processuale quel tema – di cui non c’è traccia nel decreto impugnato – sia stato sollevato, nè riporta come sia stato reso oggetto del contraddittorio, conseguendone una immediata e prima qualità di questione nuova, inammissibile (Cass. 32804/2019); inoltre, il mezzo nemmeno può costituire la via indiretta per la caducazione di vendite già culminate in rispettivi decreti di trasferimento, conseguenti al pagamento del prezzo (Cass. 25329/2017);
8. il secondo motivo è infondato, posto che il mezzo censura una porzione del provvedimento pienamente motivata, laddove ha dato conto che la riviviscenza della potenzialità edificatoria non era nè automatica, nè certa per tutti gli immobili, andava verificata in relazione ad un nuovo procedimento edilizio e con riguardo a quei soli beni per i quali l’organo concorsuale aveva nel frattempo riscontrato un indice residuo di utilizzabilità; la doglianza, dunque, s’infrange nei limitifissati da Cass. s.u. 8053/2014 quanto al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove la “anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;
9. il terzo motivo è inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio decidendi in base alla quale il tribunale ha respinto l’eccezione di nullità della CTU, consistente nel rilievo che il vizio (peraltro insussistente) non era più rilevabile in quanto Italfondiario non aveva impugnato gli atti che avevano determinato il prezzo di vendita degli immobili sulla base dell’elaborato peritale e, in particolare, l’ordinanza di vendita;
10. il quarto motivo è inammissibile, perchè attinente a questione che non risulta aver formato oggetto di reclamo; va inoltre osservato che nessuna contestazione è pervenuta dall’istituto ricorrente su quanto esposto dal fallimento circa l’avvenuta notificazione dell’avviso della vendita al legale da esso designato; in ogni caso, per le ragioni già anticipate, il perfezionamento della vendita da un lato preclude – per tardività – che l’ipotizzato vizio abbia riflessi sull’acquisto e, dall’altro, opera in tema il principio generale per cui “la finalità cui risponde la…notificazione è, in ogni caso, quella di porre i creditori, già ammessi al passivo con diritto di prelazione, in condizione di partecipare all’incanto (o alla gara di alienazione del bene senza incanto) per evitare il pregiudizio che può derivare al loro bene da una vendita insufficiente, e pertanto la mancanza di tale notificazione non comporta che il creditore che sia comunque venuto a conoscenza del provvedimento e sia perciò in condizione di far valere le proprie ragioni, possa esimersi dal rispetto del termine per proporre eventuale reclamo al tribunale ai sensi della L. Fall., art. 26, essendo a tale fine elemento essenziale non già la notificazione dell’ordinanza che dispone la vendita, bensì la conoscenza effettiva che di quest’ultima abbia avuto il creditore” (Cass. 5235/1997);
11. il quinto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile, posto che il tribunale ha accertato che il reclamo non era stato notificato a B., benchè diretta controparte di Italfondiario, che l’aggiudicatario aveva pieno diritto a intervenire nel procedimento per contrastare le ragioni dell’impugnazione, che le spese sono state correttamente liquidate in suo favore in applicazione del principio della soccombenza e che il ricorrente non ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa derivante dalla mancata concessione di un termine per esame dell’atto di intervento;
il ricorso va dunque rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale del fallimento e condanna di Italfondiario alle spese del giudizio secondo soccombenza;
sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale del Fallimento; condanna il ricorrente principale al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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