Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22856 del 12/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16238/2020 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’avv. Nazzarena Zorzella, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 30/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

e’ proposto ricorso per cassazione, in due motivi, contro il decreto del tribunale di Bologna che ha respinto il ricorso di T.S., nativo del Bangladesh, finalizzato a ottenere la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U n. 15177-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso è quindi inammissibile;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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