LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12188/2020 proposto da:
R.A.U., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Zuppelli, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 139/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
Con sentenza nr 139/2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da R.A.U., cittadino del *****, proveniente dal *****, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta condividendo la valutazione espressa dal primo giudice in merito al rigetto delle misure di protezione invocate.
Osservava che il racconto del richiedente doveva considerarsi lacunoso e privo di adeguati riscontri in merito alla vicenda narrata.
Escludeva la sussistenza di una violenza generalizzata sulla base dei reports COI relativi alla zona di provenienza dell’appellante e i requisiti per fruire di una protezione umanitaria.
Avverso tale sentenza R.A.U. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica il Ministero degli Interni.
Con un primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 TUI per non avere la Corte di appello preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dettagliate e precise svolta sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e per non avere attivato i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione del Paese di provenienza e senza valutare la richiesta di protezione umanitaria; motivazione apparente, perplessa ed obbiettivamente, in comprensibile.
Si lamenta che la Corte di Caltanissetta aveva negato, in base a generiche informazioni ricavate a mezzo web sulla situazione interna *****9 senza considerazione delle prove disponibili e senza che il giudice avesse azionato il suo concreto potere di indagine.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e omessa motivazione, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controversie decisive ai fini del giudizio.
Il ricorrente si duole che il Giudice di appello avrebbe motivato la propria valutazione di inattendibilità del narrato, posto a sostegno delle rigettate domande sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni per le quali la vicenda narrata è stata considerata priva di autenticità e di contenuto generico e vago.
Le due censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, posta alla base del rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.
Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Tribunale, che come tale è di per sé inammissibile (Cass. n. 14678 del 2020).
A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.
Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali il racconto del richiedente oltre ad essere “intriso di insanabili contraddizioni” non presentava i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ha rilevato che il racconto riguardante il timore di essere ucciso dai membri di un gruppo terroristico in dipendenza della sua conversione non era accompagnato da alcun riscontro e non vi erano ragioni obbiettive per ritenerlo veritiero.
Ha altresì escluso la sussistenza della protezione sussidiaria considerando che l’area di provenienza non fosse caratterizzata da una violenza generalizzata motivando il suo convincimento sulla base di fonti informative espressamente menzionate.
Infine ha osservato che con riguardo alla protezione umanitaria non erano state allegate situazioni soggettive che potessero giustificare detta misura.
Ne’ va omessa di sottolineare la genericità delle argomentazioni che sostengono i motivi, le quali risultano prive di specifica attinenza con le statuizioni della sentenza impugnata su riportate che rappresentano le rationes decidendi idonee a sorreggere la sentenza nei punti cui si riferiscono le contestazioni del ricorrente.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021