LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.N., rappr. e dif. dall’avv. Guido Ernesto Maria Savio, guidoernestomariasavio.pec.ordineavvocatitorino.it, elett. dom.
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, come da procura spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via del Portoghesi n. 12 è domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Torino 8.3.2019, n. 1638/2019, in R.G. 16512/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.12.2020.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. D.N. impugna il decreto Trib. Torino 8.3.2019, n. 1638/2019, in R.G. 16512/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. il tribunale, premettendo di circoscrivere il giudizio solo alle questioni della protezione sussidiaria e umanitaria, stanti i limiti del gravame, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) non necessaria la rinnovazione anche dell’audizione del richiedente, nonostante l’istanza, tenuto conto degli atti e della documentazione già disponibile; b) non credibile il narrato, per contraddizioni rispetto alle versioni offerte nel modulo C3, l’indicazione iniziale di generalità completamente diverse, la mancata produzione di alcun atto relativo a procedimento penale nonostante l’affermata sussistenza di contatti con la madre in Senegal, l’inverosimiglianza del timore di arresto ovvero di persecuzione politica, secondo una versione di allontanamento prospettata in relazione ad un’accusa di incendio nel luogo ove lavorava come guardiano; c) insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni in tal senso nella zona di Touba, nella regione di Diourbel; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando altre situazioni di vulnerabilità o radicamenti apprezzabili in Italia, nè potendo costituire – stante anche la non credibilità – condizione di comparazione il richiamo all’integrazione sociale, peraltro insufficiente in sè e nel caso non adeguata;
3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, cui resiste il Ministero con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo omesso il tribunale di fissare anche la audizione del ricorrente e comunque contestandosi il giudizio di credibilità, anche per omessa cooperazione istruttoria;
2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ove ha omesso di dare rilievo alla situazione del Paese di provenienza e alla Libia, Paese di transito;
3. con il terzo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non aver considerato il tribunale il danno grave ivi previsto per effetto del rimpatrio;
4. con il quarto motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non avendo il decreto considerato la vulnerabilità effettiva del richiedente al rientro;
5. il primo motivo è inammissibile per entrambi i profili esposti; per un verso, infatti, la deduzione di omessa fissazione dell’audizione non precisa quali fatti nuovi o decisivi chiarimenti in ordine al narrato il richiedente intendeva integrare mediante la chiesta rinnovazione, nemmeno riportando di averlo fatto nell’istanza e in quali termini, così incorrendo nel difetto di sufficiente specificità del ricorso; infatti, si ribadisce, “ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019); si tratta di adempimento dunque non strettamente necessario, ” a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020);
6. nel motivo, invece, non è dato superare il principio per cui, proprio nel solco di quanto affermato da Cass. 21584/2020, “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Cass. 25312/2020); va pertanto ribadito che il principio “equivale a costruire l’audizione pur sempre come oggetto di una facoltà, non di un obbligo; sebbene di una facoltà che, laddove esercitata in un senso o nell’altro, presupponga (come ovvio) l’esplicitazione dei motivi della afferente decisione”;
7. quanto alla credibilità, il motivo è inammissibile anche per tale profilo, alla luce del principio, pienamente osservato nella motivazione, per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019); va invero ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/20149);
8. il secondo motivo è inammissibile in entrambi i profili; quanto alla situazione del Senegal, il decreto vi ha correttamente attribuito rilevanza, stante il pronunciato giudizio sulla credibilità (negata dal giudice di merito), orientando negativamente la valutazione sulla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); circa il transito in Libia, il ricorrente ha omesso di indicare come, dove e quando eventuali conseguenze perduranti sarebbero state indicate avanti al giudice di merito, apparendo in difetto la questione nuova e dunque anch’essa inammissibile;
9. il terzo motivo, sviluppato solo con riguardo ai profili di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), appare inammissibile per le considerazioni già anticipate in punto di giudizio negativo sulla credibilità; parimenti, non appare censurata l’altra ratio decidendi su cui s’impernia il rigetto, e cioè l’assenza in Senegal, secondo le fonti indicate, di un conflitto armato ai sensi e per gli effetti di protezione invocati D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c);
10. quanto al quarto motivo, oltre a difettare di specificità laddove si richiama ad una generica situazione di compromissione dei diritti umani in Senegal senza una correlazione più diretta con la vicenda personale, la menzionata lacuna e le ragioni non credute dell’allontanamento mostrano di reagire negativamente anche sul giudizio proprio della protezione umanitaria, non permettendo di attuare una comparazione effettiva sulla situazione di vulnerabilità che graverebbe sul richiedente al rientro; non basta invero e in ogni caso la segnalazione di alcuni indici di inserimento in Italia, rispetto ai quali la motivazione della pronuncia impugnata comunque ha preso posizione, indicando in modo specifico la loro insufficienza, perchè labili e provvisori, non avendo oltre tutto il ricorrente allegato altre circostanze, nè avendo svolto impugnazione alcuna sul punto; nè il ricorrente – anche in questa sede – ha indicato altro fattore oltre alla sua presenza nel territorio italiano, così rispettando il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente.., altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; va pronunciata la condanna alle spese, secondo soccombenza e come da liquidazione in dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021