LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.M., rappr. e dif. dall’avv. Iacopo Casini Ropa, iacopo.casiniropa.pec-ordineavvocatiancona.it, elett. dom. presso lo studio in Iesi (AN), Corso Matteotti n. 21, come da in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Torino 4.4.2019, n. 2248/2019, in R.G. 17645/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.12.2020.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. M.M. impugna il decreto Trib. Torino 4.4.2019, n. 2248/2019, in R.G. 17645/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. il tribunale, premettendo di circoscrivere il giudizio solo alle questioni della protezione sussidiaria e umanitaria, stanti i limiti del gravame, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) non necessaria nè l’udienza, nè la rinnovazione dell’audizione del richiedente, nonostante l’istanza, tenuto conto degli atti e della documentazione già disponibile; b) credibile il narrato, centrato sull’allontanamento dal Bangladesh per far fronte al sostentamento della famiglia e alla restituzione di un prestito, fatti però non pertinenti ai requisiti della protezione, difettandovi ogni riferimento a persecuzione o danno grave; c) insussistenti dunque i presupposti della protezione sussidiaria quanto al conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007 cit., art. 14, lett. c), non risultando segnalazioni in tal senso nella zona di provenienza (distretto di Faridpur); d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando altre situazioni di vulnerabilità o radicamenti apprezzabili in Italia, nè potendo costituire condizione di comparazione il richiamo all’integrazione sociale, insufficiente in sè e nel caso non adeguata, non rilevante il richiamo all’estrema povertà del ricorrente e della sua regione di provenienza e non conferente la deduzione del passaggio in Libia, stante la terzietà di tale Paese ai fini di scrutinarne gli atti persecutori;
3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, avendo omesso il tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti, pur in difetto della videoregistrazione e della insufficienza delle verbalizzazioni rese avanti alla commissione;
2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, avendo errato il tribunale nell’omettere di esercitare i poteri officiosi d’integrazione istruttoria e di considerare la situazione di violenza indiscriminata e povertà estrema in Bangladesh;
3. con il terzo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, oltre che come vizio di motivazione, per non aver proceduto il tribunale ad una comparazione di tutti i fattori inerenti ai fatti narrati, negando genericamente la protezione umanitaria, tra cui in particolare la situazione lavorativa, alloggiativa, in raffronto alla deteriore condizione prevista al rientro;
4. con il quarto motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, erroneamente non applicato per la parte ampliativa dei diritti sulla cd. protezione speciale;
5. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; nella fattispecie, appare invero violato il principio per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio” (Cass. 17076/2019, 8574/2020), circostanza non emersa;
il ricorso va dunque accolto, con riguardo al primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione e rinvio al tribunale, per nuova decisione, nonchè la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021