Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22921 del 13/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16501/2020 proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lufrano, in virtù di delega in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto n. 1003/2020 del Tribunale di L’Aquila, pubblicato il 20 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

– il ricorso per cassazione è proposto avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila che ha rigettato l’impugnazione presentata da O.O., nato ad *****, avverso il provvedimento negativo della Commissione territorialmente competente del 9 ottobre 2018.

– la procura speciale depositata in atti è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “Vera la firma”;

– le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177);

-il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile;

-non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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