Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22935 del 16/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2779-2020 proposto da:

R.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 4542/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 16/12/2019 R.G.N. 7398/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce, con il provvedimento n. 4542 del 16.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da R.F., cittadino della Nigeria (Edo State, Olvia), avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, di fede cristiana, aveva, in sintesi, dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine nel giugno del 2016 e di essere giunto in Italia il 12 settembre dello stesso anno; aveva precisato: a) di avere vissuto, dopo la morte del padre, per due anni presso un anziano militare che aveva dato ospitalità a lui e alla sorella; b) che nel 2007 l’uomo lo aveva cacciato di casa in quanto esso richiedente era venuto meno ad una promessa fatta quando chiese ospitalità; c) che non sapendo dove andare si trasferì a Benin City presso un giovane, che aveva incontrato durante il viaggio e che lo ospitò per nove anni; d) di essere venuto a sapere che il suo amico aveva ucciso un figlio di un capo villaggio e di essere ricercato dalla Polizia; e) per timore di esser coinvolto, aveva deciso di ritornare nel proprio villaggio dove trovò ospitalità presso un amico; f) che dopo due giorni tale persona gli riferì di trovarsi in una situazione di pericolo a causa di un omicidio che aveva commesso e le cui conseguenze sarebbero potute ricadere anche su di lui; g) per tali ragioni, aveva deciso di andare in Libia e aveva precisato di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato o di essere ucciso dagli abitanti del quartiere di Benin City.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato, dalla vicenda narrata, la mancanza di elementi idonei ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha sottolineato che, dalle fonti consultate, la regione di provenienza della Nigeria non si trovava in una situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha ritenuto, poi, che non vi erano neanche le condizioni di vulnerabilità per la concessione della protezione umanitaria atteso che: a) non era stata documentata una sufficiente integrazione sul territorio dello Stato; b) era stata fornita la prova di avere svolto attività lavorativa per un periodo molto breve (un mese circa) con una busta paga di importo limitato (circa cento Euro); c) in ordine al problema della Febbre di Lassa e alle recenti morti avvenute in Nigeria, il sistema sanitario locale si era già efficientemente organizzato per contrastare e limitare i contagi.

4. Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale R.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione delle norme processuali in riferimento al combinato disposto di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4 convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017. Deduce che erroneamente il ricorso di primo grado, che aveva ad oggetto esclusivamente l’accertamento della protezione umanitaria, era stato trattato dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale e non monocratica, secondo la specifica procedura prevista per le controversie in materia di protezione internazionale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 per essere stata valutata la domanda di protezione in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Paese di provenienza di esso ricorrente, sena la considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri officiosi.

4. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità del decreto o del procedimento, per la violazione del potere-dovere officioso del giudice, di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla Dir. 2004/83/CE, nonché per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si obietta, altresì, l’omessa, erronea e/o insufficiente valutazione della situazione epidemica a causa della Febbre di Lassa. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva minimamente tenuto conto delle gravi condizioni di pericolo esistenti nel sud della Nigeria, connesse alla violenza diffusa e alla recente epidemia da Febbre di Lassa, omettendo di esercitare il potere-dovere officioso gravante in capo al giudice nella materia in esame.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Il rito monocratico, in materia di protezione internazionale, è possibile solo nel caso in cui sia chiesta la protezione umanitaria e non vi sia stata richiesta di asilo alle Commissioni territoriali (cfr. Cass. n. 14681/2020).

7. Tali condizioni non sono ravvisabili nel caso in esame e il Tribunale, allorquando ha disposto il mutamento del rito in collegiale, ha dato atto che la originaria domanda del richiedente, oggetto successivamente dell’impugnativa, aveva riguardato anche gli istituti (status di rifugiato e protezione sussidiaria) riconducibili alla richiesta di asilo, non essendo ostativa poi la circostanza che il ricorso in sede giudiziaria avesse ad oggetto solo la richiesta di protezione umanitaria.

8. Ne consegue che correttamente il procedimento è stato trattato nelle forme del rito collegiale camerale del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis e art. 737 c.p.c..

9. Il secondo motivo è inammissibile.

10. Va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

11. Nella fattispecie in esame, si evince che il Tribunale, in ossequio al potere-dovere officioso su di esso incombente, ha valutato le condizioni della regione del sud della Nigeria, da cui proveniva il richiedente, richiamando fonti accreditate ed aggiornate (da ultimo il Rapporto Human Rights Watch del 2019) ed escludendo che, sebbene vi fossero numerosi episodi di conflitti e instabilità nella parte settentrionale, nel sud del Paese vi era una situazione di violenza generalizzata tale da comportare, per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita.

12. Il terzo motivo, infine, è infondato.

1. Invero, anche se nel gennaio del 2019 il centro nigeriano per il controllo delle malattie ha dichiarato che l’epidemia della Febbre di Lassa in Nigeria rappresenta una emergenza, tuttavia va rilevato che il sistema sanitario nigeriano, come condivisibilmente sottolineato dal Tribunale, è in condizione di fronteggiare il problema.

2. In una circolare del Ministero della Salute italiano, del febbraio del 2019, da ultimo, si dà, infatti, atto che in tutti gli Stati della Nigeria è in corso una sorveglianza rafforzata ed un trattamento particolareggiato in appositi centri in tutto il Paese; nell’atto amministrativo si evidenzia, inoltre, che in tutti gli stati della Nigeria continuano le attività di comunicazione del rischio e di partecipazione comunitaria con un livello di consapevolezza, a livello nazionale, rafforzato con una conferenza ad hoc sulla malattia suddetta.

3. Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato, citando fonti accreditate internazionali (debitamente indicate nel decreto) e attraverso una valutazione completa e documentata (ex officio) della problematica, ha affermato che era stata predisposta, in Nigeria, una organizzazione sanitaria per contrastare e limitare i contagi; e altrettanto giustamente è stato escluso, pertanto, che l’epidemia possa rappresentare una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del chiesto permesso di soggiorno.

4. Le denunciate censure di violazioni di legge e di vizi della motivazione sono, quindi, insussistenti.

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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