Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22942 del 16/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7535-2019 proposto da:

CONDOMINIO *****, T.V., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARTURI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREOTTO SARACINI 24, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CANNATARO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5154/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.M.R. chiamava in giudizio il Condominio di *****, chiedendo il rilascio di una porzione immobiliare, da lui acquistata dalla Pavir srl, al cui interno era ubicato il locale caldaia, oltre alla riduzione in pristino e al riconoscimento di una indennità per l’occupazione a far tempo dal giugno 2007 al rilascio.

Si costituivano in giudizio sia il Condomino, sia a seguito di intervento alcuni dei condomini, opponendosi alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’acquisto, per usucapione, della proprietà della porzione in contesa o quanto meno il riconoscimento della servitù avente quale contenuto la facoltà di tenere in essa la caldaia condominiale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando il Condominio al pagamento di una indennità; rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.

Contro la sentenza proponevano appello il Condominio e i condomini intervenuti, deducendo, fra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado, a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

La Corte d’appello di Roma, riconosciuto il difetto di contraddittorio riteneva fondata la censura; dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva parti e causa dinanzi al tribunale; regolava le spese del grado, ponendole a carico del Condominio.

Per la cassazione della sentenza il Condominio e i condomini intervenuti in primo grado hanno proposto ricorso, con il quale censurano la sentenza perché la Corte romana, pur riconoscendo fondata la censura, proposta dal Condominio, sul vizio di contraddittorio che inficiava la sentenza del primo giudice, ha condannato l’appellante vittorioso al pagamento delle spese del grado. Si rappresenta che in primo grado fu proposta, dagli attuali ricorrenti, istanza di concessione del termine per l’integrazione del contraddittorio.

D.M.R. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte, su conforme proposta del relatore, di manifesta infondatezza del ricorso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria, in rapporto all’individuazione della parte soccombente nel giudizio d’appello, come operata dalla Corte d’appello.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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