Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22970 del 17/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso RG n. 24348/2017 proposto da:

C.S., nato a Napoli il *****, C.F.M., C.B., questi ultimi n. q. di eredi di C.A. (deceduto il *****) elettivamente domiciliati in Roma via Cesare Balbo 21 presso lo studio dell’avv. Silvio Gandino, rappresentati e difesi dall’avv. Annarita De Vitto;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO DEI BACINI FLEGREI in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via Gabi 8 presso lo studio dell’avv. Antonio Esposito rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo Vadilonga del Foro di Napoli;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con sede in Roma, già Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentarne pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 2004/2017 depositata il 3 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1.- C.S. e C.A. (dante causa di C.F.M. e C.B.) hanno proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificata da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per l’anno 2013/2014, deducendo l’assenza di beneficio in favore del proprio immobile, la carenza di motivazione della cartella, in particolare con riferimento alla rendita attribuita all’immobile e l’inadeguatezza delle somme pretese.

Il ricorso è stato accolto in primo grado per difetto 1 motivazione dell’atto impositivo. Il Consorzio ha proposto appello, che la CTR della Campania ha accolto, ritenendo che la cartella di pagamento fosse chiaramente comprensibile e specificando che vi è stata la rettifica di un precedente errore valutativo della rendita catastale in relazione al quale non si applica il divieto di retroattività; richiama il principio della presunzione di beneficio e della inversione dell’onere della prova una volta che l’immobile è inserito nel piano di classifica, rilevando che il vantaggio per il fondo può anche derivare da azioni di sorveglianza e opere di manutenzione anche se non eseguite direttamente sul fondo interessato.

2.- Avverso la predetta sentenza hanno proposte, ricorso per cassazione1 contribuenti, affidandosi a tre motivi. Il Consorzio ha resistito con controricorso. Non si è costituita l’Agenzia-riscossione.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 5 maggio 2021.

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per inesistenza o apparenza della motivazione.

I ricorrenti deducono che la pretesa impositiva è stata fondata su una rendita catastale erronea, in quanto oggetto di una modifica abusiva da parte di un professionista, da loro non incaricato e che avevano perseguito penalmente; che l’Agenzia del territorio una volta preso atto di questo illecito, di cui i contribuenti erano stati vittima, aveva autorizzato il ripristino della precedente rendita alla data del *****; essi avevano dunque dedotto il difetto di motivazione della cartella impugnata, che non considera l’autorizzazione al ripristino della rendita catastale originaria. Questa ragione di opposizione era stata accolta dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che l’atto impugnato non fosse adeguatamente giustificato riguardo alle annualità oggetto della pretesa, avendo la stessa amministrazione autorizzato il ripristino della rendita. Lamentano che, a fronte di un generico motivo di appello da parte del Consorzio, la CTR ha genericamente ritenuto che la contestazione dei contribuenti sulla motivazione dell’atto fosse generica, e che trattandosi di rettifica del precedente errore valutativo della rendita catastale, non si applichi il divieto di retroattività prospettato dagli appellati contribuenti. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti deducono che il giudice d’appello ha omesso di esaminare le circostanze di fatto provate per tabulas, relative alla illecita rettifica della rendita catastale e al riconoscimento da parte dell’amministrazione finanziaria di questo fatto, con il conseguente ripristino della rendita precedente.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 2967 c.c., deducendo che essi ricorrenti hanno fornito prova delle circostanze denunciate.

3.1- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

I contribuenti, opponendosi alla cartella, avevano sollevato una eccezione specifica, e cioè l’esistenza di una rettifica ripristinatoria della precedente rendita catastale, di cui la cartella non dava conto. Di conseguenza il giudice di primo grado ha ritenuto il vizio di motivazione della cartella, ratio decidendi che non è stata oggetto di effettivo esame da parte dei giudici d’appello, i quali hanno parlato di una contestazione generica da parte dei ricorrenti, senza considerare la peculiarità della vicenda.

Non rileva qui il rapporto tra i ricorrenti ed il professionista di cui i primi denunciano l’abusiva condotta, quanto il fatto che l’ufficio secondo quanto esposto dai ricorrenti- aveva tenuto conto di detta circostanza, autorizzando il ripristino della precedente rendita castale.

Nella motivazione della sentenza impugnata questa circostanza non è presa in considerazione, limitandosi la CTR ad affermare “si è trattato di rettifica di precedente errore valutativo della rendita catastale, in relazione al quale non si applica il divieto di retroattività prospettato dagli appellati contribuenti”; il che non è idoneo a dare conto delle ragioni della decisione, anzi sembra in verità in contrato con essa, perché i provvedimenti di rettifica sono appunto retroattivi qualora si limitino alla correzione di errori (Cass. n. 13845 del 2017; Cass. n. 29683 del 2020) e la difesa degli odierni ricorrenti invoca questo principio e non il divieto di retroattività.

Pertanto, se effettivamente l’amministrazione ha autorizzato i contribuenti ad operare rettifica ripristinatoria di una preesistente rendita e se questa rettifica è stata effettivamente eseguita, non poteva tenersi conto della variazione (asseritamente abusiva) eseguita nell’anno 2012.

La CTR avrebbe dovuto quindi verificare, e darne conto nella motivazione, se nella cartella era stata considerata la rendita “abusivamente” modificata dal professionista denunciato dai ricorrenti, ovvero la rendita da loro successivamente rettificata, ed esaminare, in uno al provvedimento autorizzativo dell’Agenzia delle entrate, la DOCFA del 19.4.2014 (doc. 9 e 10 del fascicolo di primo grado), onde valutarne la portata e gli effetti e verificare alla luce di questi documenti se la motivazione della cartella può davvero considerarsi esaustiva in relazione alle ragioni per le quali si applica una rendita catastale diversa e maggiore rispetto a quella che i ricorrenti ritengono legittima.

Sotto questo profilo quindi il ricorso merita accoglimento dovendo la Commissione tributaria procedere ad un nuovo esame, in particolare dei documenti indicati come decisivi dai ricorrenti e darne adeguatamente contezza in motivazione.

Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, con l’assorbimento del terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CIR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472