Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22975 del 17/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26045/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa 64, presso l’avv. Giuseppe Pecorilla, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fumarola, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari – Sezione staccata di Taranto), Sez. 28, n. 2277/28//14, del 6 dicembre 2013, depositata il 13 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memoria.

FATTO E DIRITTO

1. Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate che dichiara la regolarità della definizione agevolata della lite chiesta dal contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

2. Vista l’istanza di estinzione depositata dalla contribuente con allegata la domanda di definizione agevolate della lite e la relativa quietanza di versamento;

3. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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