Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22978 del 17/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4851/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.M., V.V., Vi.Ma., Vi.Va.;

– intimati –

e V.N., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. *****, presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata in Roma alla via Vigliena n. 2;

– controricorrente –

nonché

Equitalia Centro S.p.A., in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1288/29/14 della CTR della Toscana, depositata in data 27/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

la TS Immobiliare s.r.l., contribuente coobbligata in solido con i Signori V., ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, nell’ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 26580/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con istanza di estinzione del giudizio datata 26/4/2021, depositata nell’ambito del detto giudizio NRG 26580/2014.

CONSIDERATO

che:

ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri”, sicché il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell’estinzione di quello avente NRG 26580/2014; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472