LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9333-2018 proposto da:
***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELL’UMANESIMO, 69, presso lo studio dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO VERGANO;
– ricorrente –
contro
RED BILL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 20, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SALVATORI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDRIA BUCHICCHIO, GIORGIO FRUS;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 316/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
1. – ***** S.r.l. in liquidazione ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione nonchè di Red Bill S.r.l. contro la sentenza del 14 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. – Red Bill S.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria, mentre il Fallimento non spiega difese.
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove avrebbe affermato che l’assenza della documentazione contabile ed i bilanci costituisca elemento che impedisce la prova dell’assenza dei requisiti di fallibilità di cui al citato art. 1: una interpretazione che renda impossibile la prova della non fallibilità se non attraverso i bilanci e le scritture contabili sarebbe secondo la ricorrente ingiustificata alla luce dei principi che regolano il nostro ordinamento.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. Fall., artt. 1 e 15, nonchè degli artt. 2709,2710 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando nuovamente la sentenza impugnata laddove avrebbe fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale recepito da questa Corte ove si afferma l’imprescindibilità dei bilanci quale prova dei requisiti di non fallibilità.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
I due motivi, i quali entrambi convergono allo scopo di dimostrare l’erroneità della motivazione addotta dalla Corte di merito nel ritenere l’imprescindibilità, ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti di fallibilità, del deposito dei bilanci, possono essere pertanto simultaneamente esaminati.
Essi sono inammissibili.
Ciò per tre concorrenti ragioni.
4.1. – In primo luogo, la decisione impugnata non ha affermato che, in mancanza del deposito dei bilanci, non potrebbe mai ed in nessun caso, e cioè in linea di diritto, dirsi provata l’insussistenza dei requisiti di fallibilità, ma ha viceversa affermato, in fatto, che la documentazione prodotta dalla società reclamante (fatture, scontrini, ricevute di pagamento, estratti conto e documentazione bancaria ed inerente il trasferimento di azienda, unitamente ad alcuni F24 concernenti, secondo quanto inteso dal giudice di merito, versamenti Inail) non costituisse appagante prova della carenza dei necessari requisiti dimensionali, giacchè tale documentazione non poteva essere valutata in termini di completezza e/o adeguatezza, attesa la totale mancanza di scritture obbligatorie e di bilanci.
La Corte d’appello, cioè, lungi dall’attestarsi sul mero scrutinio dell’assenza delle scritture contabili, ha valutato in concreto l’idoneità probatoria della documentazione prodotta ed ha in concreto escluso che, nel caso di specie, essa costituisse prova della mancanza dei requisiti di fallibilità, sul rilievo che non era possibile, in difetto del riscontro con le scritture contabili, ritenere che la documentazione stessa rispecchiasse esaustivamente la complessiva situazione della società reclamante.
Vai quanto dire che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi, formulando così un motivo non idoneo ad infirmare la decisione del giudice di merito.
4.2. – In secondo luogo, a voler ricondurre la decisione del giudice del reclamo all’orientamento di questa Corte secondo cui la produzione dei bilanci costituisce la base documentale imprescindibile per la prova della sussistenza dei requisiti di fallibilità, è da dire che i due motivi, come si è detto convergenti al medesimo scopo, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, attesa la conformità della decisione impugnata, letta in tal senso, all’indirizzo secondo cui, ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, quantunque non anche una prova legale (Cass. 28 giugno 2012, n. 11007; Cass. 30 giugno 2014, n. 14790; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548). Nè il ricorso offre argomenti che inducano la Corte a riconsiderare detto orientamento.
4.3. – In terzo luogo, il motivo è inammissibile perchè versato in fatto, giacchè volto a ribaltare la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello nel ritenere che la documentazione prodotta, come si è detto, non fosse in concreto idonea a fornire la prova richiesta.
5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021